Incarichi di collaborazione gratuita e controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 10 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sugli atti di spesa relativi a incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, non si limitano a un riscontro formale, ma verificano la sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza economica dell’affidamento. Quando emergono criticità, la Sezione approva la relazione del Magistrato istruttore e attiva il contraddittorio con l’ente, assegnando un termine per la produzione della documentazione e delle controdeduzioni. La pronuncia di approvazione della relazione istruttoria non definisce il giudizio, ma apre una fase istruttoria partecipata funzionale alla successiva determinazione. L’incarico conferito a titolo gratuito non sottrae l’atto al controllo, poiché il rimborso delle spese di viaggio e vitto integra comunque una spesa oggetto di verifica.

Il Fatto

Con determina il sindaco di un ente locale siciliano conferiva a un dipendente comunale già collocato in quiescenza l’incarico di esperto nelle materie economico-finanziarie, ai sensi dell’art. 14, l.r. n. 7/1992. L’incarico, previsto sine die dalla data di accettazione, era a titolo gratuito, con rimborso delle spese di viaggio dal comune di residenza e un rimborso forfettario di vitto per ogni giorno di presenza presso l’ente.

La determinazione veniva trasmessa alla Sezione di controllo per la Regione siciliana in adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa sul controllo degli incarichi esterni. Dall’istruttoria sono emerse criticità che hanno richiesto un approfondimento in contraddittorio con l’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione di controllo ha esaminato l’atto di spesa alla luce delle Linee applicative e organizzative approvate con propria precedente deliberazione in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, che sottopone al controllo gli atti relativi a tali incarichi.

Il Collegio ha rilevato il carattere di gratuità dell’incarico, ma ha ritenuto che tale profilo non escluda la rilevanza dell’atto ai fini del controllo. Il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso forfettario di vitto configurano comunque un’attività di spesa dell’ente, che va verificata nei suoi presupposti.

Un profilo di attenzione riguarda la durata dell’affidamento, previsto sine die: laSezione ha ritenuto necessario verificare la compatibilità di tale previsione con i criteri di determinatezza e temporaneità che governano il conferimento degli incarichi esterni. Altro profilo riguarda il conferimento a soggetto già collocato in quiescenza, ipotesi che richiede una specifica verifica dei presupposti di legge.

Di fronte a tali criticità, la Sezione ha approvato la relazione del Magistrato istruttore e ha disposto l’invio della deliberazione all’ente, affinché produca, entro trenta giorni dal ricevimento, la documentazione richiesta e le proprie controdeduzioni. La pronuncia non contiene quindi una definitiva statuizione sulla legittimità dell’atto, ma attiva la fase di contraddittorio prodromica alla successiva valutazione.

La deliberazione è stata trasmessa al Sindaco e all’Organo di revisione dell’ente, destinatari del controllo ai sensi della normativa in materia. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e successivamente depositata in Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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