Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e raccomandazioni della Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 115 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, risponde alla finalità di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, la regolarità e la trasparenza della gestione e il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei servizi resi alla cittadinanza. Il Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti redige la relazione annuale sul funzionamento del sistema e la trasmette alla Sezione regionale di controllo. La Sezione, esaminati i referti, ne accerta l’adeguatezza o la parziale adeguatezza, indirizzando raccomandazioni vincolate alla finalità di miglioramento. L’inadeguatezza o l’assenza dei controlli può fondare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie agli amministratori locali da parte delle Sezioni giurisdizionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, elaborati sullo schema di relazione approvato dalla Sezione delle Autonomie.
La Sezione aveva già verificato l’esercizio 2021 con una precedente deliberazione, accertando la parziale adeguatezza dei controlli e formulando raccomandazioni su controllo di gestione, organismi partecipati, qualità dei servizi e appendice PNRR. All’esito dell’istruttoria, integrata dal riscontro dell’Ente, la Sezione ha esaminato i referti per le annualità successive.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione del controllo interno, strumento necessario a garantire trasparenza, efficienza e regolarità nella gestione delle risorse pubbliche. L’implementazione non costituisce un mero adempimento formale, ma deve orientare i processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle scelte strategiche.
Sul controllo sugli atti amministrativi e contabili emerge un incremento degli atti esaminati rispetto al 2021 e l’assenza di irregolarità. La Sezione raccomanda comunque tecniche di campionamento, anche in vista degli interventi PNRR, perché l’assenza di rilievi non deve ridurre l’impegno dell’amministrazione.
Quanto al controllo di gestione, l’Ente non aveva realizzato né trasmesso il referto ex art. 198-bis Tuel, imputando la responsabilità al Nucleo di Valutazione; i referti sono stati poi trasmessi e pubblicati a seguito del riscontro istruttorio. Il controllo strategico non risulta integrato con quello di gestione, ma secondo l’Ente è garantita un’interazione di fatto tra gli organi preposti.
Gravi criticità permangono sul controllo sulla qualità dei servizi: l’Ente dichiara di non effettuare confronti sistematici con amministrazioni di analogo livello. La Sezione invita a utilizzare le sedi istituzionali di confronto per dar luogo a una costante attività di benchmarking. Sul controllo sugli organismi partecipati, il Comune non possiede una struttura dedicata; la Sezione ritiene necessaria l’implementazione di una specifica attività di controllo, anche in funzione dell’indirizzo strategico.
Sull’appendice PNRR e PIAO, l’Ente ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione e ha istituito una governance per l’attuazione degli interventi finanziati. Per le annualità 2022 e 2023 non sono stati prodotti report specifici, non risultando attivati gli interventi a valere sulle risorse PNRR. La Sezione accerta pertanto la parziale adeguatezza del sistema integrato ed elenca le raccomandazioni di rimedio, disponendo la trasmissione della deliberazione al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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