Cessazione materia del contendere per riliquidazione pensionistica e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 155 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio, ricorre quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti per effetto di circostanze sopravvenute che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio, eliminano le ragioni stesse del contendere e fanno venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta. Nel giudizio di pensione, ove l’ente previdenziale provveda alla riliquidazione del trattamento pensionistico con pagamento degli arretrati solo successivamente alla proposizione del ricorso, la pretesa azionata deve ritenersi integralmente soddisfatta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite possono essere poste a carico dell’Amministrazione datrice di lavoro che, con il ritardo nella trasmissione all’INPS dei dati economico-giuridici necessari, abbia determinato la necessità del ricorso.
Il Fatto
Un dirigente medico in quiescenza, titolare di pensione diretta di anzianità con quota a carico della Cassa Pensioni Sanitari (CPS), chiedeva all’INPS la rideterminazione del trattamento in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti con effetto retroattivo dal CCNL del Comparto Dirigenza Medica per il triennio 2019-2021. L’istanza amministrativa e la successiva diffida rimanevano inevase, poiché l’INPS rappresentava la necessità che l’Azienda Sanitaria di appartenenza inserisse e certificasse i nuovi dati economico-giuridici nell’apposita procedura informatica. Il ricorrente, ottenuto solo un incremento mensile inferiore al dovuto, adiva la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della prestazione con le differenze di rateo.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente ricostruito la vicenda processuale, evidenziando come all’esito della prima udienza fosse stata ingiunta all’ASL l’acquisizione del fascicolo amministrativo e la spiegazione delle ragioni del mancato invio dei dati all’INPS. Solo successivamente l’Azienda sanitaria aveva comunicato l’avvenuto inserimento nella procedura Passweb dei dati “Ultimo Miglio” per il CCNL 2019-2021, consentendo all’ente previdenziale di disporre la riliquidazione del trattamento con aggiornamento della rata continuativa e pagamento di arretrati e interessi.
La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiamando il costante orientamento della Cassazione secondo cui tale evenienza si verifica quando circostanze sopravvenute incidono sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminando la necessità della pronuncia. Nel caso di specie, il ricorrente e l’INPS avevano reciprocamente attestato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, essendo stato il trattamento riliquidato con corresponsione degli arretrati.
Quanto alle spese di lite, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’ASL di Bari. Il riconoscimento del diritto era infatti avvenuto solo dopo la proposizione della domanda giudiziale, a causa del ritardo dell’Azienda sanitaria nel mettere a disposizione dell’ente previdenziale i dati economico-giuridici necessari per procedere all’adeguamento richiesto. Tale condotta omissiva, protrattasi sino alla sollecitazione giudiziale, aveva reso necessario il ricorso per ottenere quanto spettante al pensionato.
La pronuncia è stata conseguentemente resa in termini di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ASL al pagamento delle spese in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, e dell’INPS.
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Nota della Redazione
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