Conto giudiziale regolare se la doppia registrazione degli stupefacenti è giustificata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 277 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le incongruenze tra registro di cassa economale e registro di carico e scarico stupefacenti non integrano irregolarità del conto quando trovano spiegazione nella diversa natura giuridica delle procedure di approvvigionamento utilizzate. L’acquisto tramite cassa economale, con pagamento immediato e anticipazione di cassa, impone la doppia annotazione, sul registro economale per l’aspetto contabile-finanziario e sul registro stupefacenti per l’aspetto sanitario-farmacologico. L’acquisto perfezionato mediante ordine di acquisto in procedura centralizzata non transita dalla disponibilità dell’economo e va annotato esclusivamente sul registro stupefacenti, ai sensi dell’art. 58 d.P.R. n. 309/1990. Ne consegue che la mancata confluenza di tale operazione nel registro di cassa economale non è foriera di ammanco a carico del contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un agente contabile con funzioni di economo presso un presidio ospedaliero di ricerca. Il Magistrato designato, con relazione istruttoria, aveva concluso per l’irregolarità del conto, rilevando che dal registro di carico e scarico stupefacenti emergevano due distinti acquisti del medesimo farmaco — uno al 2 gennaio e uno al 31 gennaio 2020 — mentre nel registro di cassa economale risultava annotato un solo acquisto.
L’agente aveva risposto all’istruttoria affermando che la gestione dei beni farmaceutici non rientrava tra le sue mansioni. L’amministrazione ha depositato memoria difensiva a favore della gestione economale, rappresentando che il primo acquisto era stato effettuato con cassa economale presso una farmacia e il secondo mediante procedura centralizzata con ordine di acquisto. Nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le incongruenze segnalate nella relazione istruttoria trovino compiuta spiegazione nelle deduzioni e nei documenti in atti, alla luce della diversa natura giuridica delle procedure di approvvigionamento utilizzate. Sono stati effettuati due distinti acquisti del farmaco stupefacente, ciascuno secondo modalità procedurali differenti e conformi alla normativa vigente.
Il primo acquisto è stato effettuato tramite cassa economale presso farmacia, con esborso immediato, ed è risultato correttamente annotato sia sul registro di cassa economale sia sul registro di carico e scarico stupefacenti. Il secondo è stato perfezionato mediante procedura centralizzata con emissione di ordine di acquisto, senza alcun transito dalla cassa economale, e risulta pertanto annotato esclusivamente sul registro di carico e scarico stupefacenti.
Il Collegio ha richiamato la disciplina applicabile agli IRCCS pubblici, tra cui il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Sul piano regolamentare, l’atto aziendale che disciplina il servizio di cassa economale individua le tipologie di spese ammissibili e i limiti: per spese di economato si intendono quelle che non rientrano nei contratti di fornitura in essere e che, per natura o urgenza, devono essere prontamente eseguite e pagate.
Il servizio di cassa economale è dunque uno strumento di gestione semplificata riservato alle spese minute e urgenti, caratterizzato dal pagamento immediato e dall’anticipazione di cassa. L’ordine di acquisto afferisce invece alla procedura ordinaria centralizzata, con impegno preventivo di spesa e liquidazione differita tramite mandato di pagamento, senza interessare la gestione economale. Quanto agli stupefacenti, il d.P.R. n. 309/1990 prescrive all’art. 58 l’obbligo di annotazione immediata di ogni movimentazione sul registro di carico e scarico: la doppia registrazione si determina solo quando l’acquisto avviene tramite cassa economale.
Nel caso in esame l’agente contabile ha fornito adeguata prova documentale delle due distinte procedure. La gestione contabile dell’economo è stata pertanto dichiarata corretta e conforme alla disciplina applicabile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in ragione della natura e dell’esito in rito del giudizio.
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