Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e raccomandazioni della Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 62 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul sistema dei controlli interni degli enti locali è disciplinato dall’art. 148 TUEL e dalle Linee guida della Sezione delle Autonomie. La Sezione regionale di controllo, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifica il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Quando accerta la parziale adeguatezza del sistema, non irroga la sanzione pecuniaria ex art. 148, comma 4, TUEL, ma formula raccomandazioni e riserva ai controlli successivi la verifica dell’adeguamento. Il campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo deve fondarsi su tecniche statistico-probabilistiche e non su mera estrazione casuale, includendo gli atti delle aree a rischio corruttivo individuate nel PIAO.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’esame dei referti annuali trasmessi da una provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 TUEL. L’ente aveva trasmesso le relazioni-questionario nelle date previste e, a fronte delle richieste istruttorie, aveva fornito chiarimenti e documentazione integrativa, comprendente il regolamento sui controlli interni e i documenti di programmazione.
L’esame delle relazioni, delle risultanze istruttorie e della regolazione interna ha fatto emergere criticità relative tanto al quadro regolatorio quanto agli aspetti operativi e metodologici dei diversi tipi di controllo. La questione giunge davanti alla Sezione per la verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni dell’ente.
La Motivazione della Corte
Sul piano della regolazione, la Sezione rileva che la modifica del regolamento sui controlli interni ha ridotto la cadenza dei controlli e la percentuale degli atti da sottoporre a verifica, escludendo dal controllo successivo i contratti non stipulati in forma di scrittura privata e altri atti amministrativi, in contrasto con l’art. 147-bis TUEL. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici risulta non aggiornato alle modifiche introdotte dal d.l. n. 174/2012 e in parte implicitamente abrogato dal regolamento sopravvenuto. La Sezione raccomanda l’abrogazione esplicita delle norme non più in vigore e l’aggiornamento del controllo sulle società partecipate al d.lgs. n. 175/2016.
Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, il Collegio osserva che il criterio dell’estrazione casuale semplice non è in linea con la giurisprudenza contabile, che richiede metodi di campionamento statistico-probabilistico debitamente motivati. Gli atti controllati rappresentano una percentuale minima e riguardano solo limitate tipologie. Manca un coordinamento virtuoso tra controllo di gestione e controlli di regolarità, e non vi è esplicito riferimento agli atti relativi ai fondi del PNRR. La Sezione invita a includere nel campionamento un adeguato numero di atti adottati nelle aree a rischio corruttivo individuate nel PIAO.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione rileva che l’assenza di un sistema informativo di supporto non ha consentito verifiche di efficienza, efficacia ed economicità per centri di costo, e che tale controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso. Il controllo strategico presenta criticità rilevanti: il PEG non è stato approvato per il 2023, non risultano deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi e il PEG 2022 non risulta pubblicato nella sezione amministrazione trasparente. Destano perplessità le affermazioni sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.
Sul controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e il controllo sembra coincidere con quello ordinario ex art. 193 TUEL. Quanto agli organismi partecipati, il controllo non appare coerente con l’art. 147-quater TUEL e manca la doppia asseverazione dell’informativa sui rapporti creditori e debitori. Il controllo sulla qualità dei servizi risulta sostanzialmente non svolto. In conclusione, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e raccomanda di garantirne l’attuazione sistematica, riservando ai successivi controlli la verifica dell’adeguamento.
Nota della Redazione
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