Esclusa l’aliquota del 44% per chi è in regime retributivo pieno (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 219 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla liquidazione della quota retributiva della pensione con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 presuppone che il dipendente sia stato collocato in quiescenza con il sistema di calcolo misto e con un’anzianità di servizio utile pari ad almeno quindici anni. La domanda di accertamento di tale diritto è palesemente infondata quando la parte ricorrente sia titolare di pensione in regime retributivo pieno, poiché difetta il presupposto applicativo della norma invocata. Le considerazioni sull’estensione della disciplina al personale della Polizia di Stato restano del tutto inconferenti rispetto a una posizione pensionistica che non ricade nel regime misto. La soccombenza giustifica la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell’ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia il giudizio già proposto davanti alla Sezione giurisdizionale del Lazio, a seguito della declinatoria di competenza pronunciata da quest’ultima con ordinanza n. 177 del 13 novembre 2024. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico applicando alla quota retributiva l’aliquota del 44% in luogo di quella del 35%, oltre alla condanna dell’INPS al pagamento delle somme conseguenti.
A fondamento della domanda ha richiamato pronunce delle sezioni regionali che avevano riconosciuto l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale posto in quiescenza con il sistema di calcolo misto, sostenendo l’applicabilità della disciplina anche al personale della Polizia di Stato. L’INPS, costituendosi, ha contestato la ricostruzione della carriera e della posizione pensionistica, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha respinto il ricorso qualificandolo come palesemente infondato. Il collegio monocratico ha rilevato che la domanda si fonda su erronee considerazioni relative sia al servizio prestato dal ricorrente, sia all’anzianità di servizio maturata, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa previdenziale.
Il dato decisivo riguarda la posizione di quiescenza. Il ricorrente non risulta essere stato collocato in pensione nel 2013, come invece indicato nel ricorso; al contrario, risulta aver concluso la propria carriera lavorativa nel 1984, in una data di gran lunga antecedente a quella prospettata. Il diritto vantato non trova quindi alcun riscontro negli atti processuali.
La Corte ha inoltre accertato che il ricorrente è titolare di pensione in regime retributivo pieno. È questo il passaggio centrale del ragionamento: l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 opera esclusivamente per il personale in quiescenza con il sistema di calcolo misto, sicché la sua invocazione risulta priva del presupposto applicativo.
Da qui la valutazione di inconferenza delle argomentazioni svolte sul regime misto e sull’ipotetica estensione della norma al personale di polizia. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’INPS come da dispositivo.
Nota della Redazione
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