Controllo Corte dei conti su bilanci aziende sanitarie e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 327 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, inteso come verifica della conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie. Esso non ha finalità meramente statiche, ma è orientato in senso dinamico a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio di bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. L’accertamento, da parte della sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese o di violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria comporta per l’amministrazione l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, ente del Servizio sanitario regionale siciliano. Nell’ambito del programma dei controlli istituzionali, il magistrato istruttore ha esaminato le relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2020, 2021 e 2022, trasmesse dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. All’esito dell’istruttoria, è stata sottoposta alla valutazione collegiale della Sezione la situazione dell’Azienda, con convocazione in adunanza per il contraddittorio. L’Azienda ha fatto pervenire una memoria con chiarimenti e precisazioni, e i suoi rappresentanti sono intervenuti in adunanza.
La questione arriva davanti alla Sezione perché il controllo sui bilanci degli enti del servizio sanitario regionale impone di verificare la regolarità finanziaria delle gestioni e di attivare, ove emergano criticità, le misure correttive previste dalla legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla base giuridica del controllo, rinvenuta nell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e nell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. Il controllo è svolto sulla base delle relazioni-questionari compilate dagli organi di revisione, secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 2014, ha qualificato tale sindacato come verifica di legalità e regolarità delle complessive gestioni, finalizzata all’adozione di misure correttive. Il comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012 prevede che l’accertamento di squilibri, di mancata copertura di spese o di violazioni di norme sulla regolarità della gestione obbliga l’amministrazione ad adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità.
Nel merito, l’esame dei questionari ha fatto emergere alcune criticità. Sui trasferimenti regionali, il magistrato rileva che le percentuali di erogazione del finanziamento non hanno rispettato le previsioni dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013 e dell’art. 117, comma 3, del d.l. n. 34/2020. Quanto alla spesa per il personale, la Sezione prende atto delle giustificazioni dell’Azienda, ma rileva il superamento del limite fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, invitandola a proseguire l’azione di riduzione dei contratti flessibili.
Sul versante patrimoniale, la Sezione osserva che i crediti verso la Regione, le altre aziende sanitarie e i Comuni presentano importi considerevoli e risalenti nel tempo. L’Azienda viene invitata a svolgere una accurata analisi sull’insolvenza dei crediti, a indagarne le ragioni e a porre in essere le attività necessarie alla riscossione, per evitare la prescrizione del diritto e la rappresentazione in bilancio di partite prescritte, inesigibili o inesistenti, che rendono inattendibili i risultati d’esercizio.
Analogamente, per la situazione debitoria, il magistrato rileva l’esistenza di importi vetusti verso altre aziende sanitarie pubbliche e Comuni, invitando l’Azienda a verificarne i presupposti di mantenimento in bilancio o di stralcio. Sulle liste di attesa e sullo stato di erogazione dei LEA, la Sezione dà atto delle iniziative avviate, rilevando al contempo la permanenza di criticità strutturali, in particolare la carenza di personale medico. Quanto agli investimenti PNRR, gli interventi risultano monitorati tramite la banca dati ReGiS e i cronoprogrammi dichiarati rispettati.
Nel complesso, la deliberazione non si traduce in una pronuncia sanzionatoria, ma attiva il percorso di controllo finalizzato alla correzione delle irregolarità accertate, con gli inviti e le indicazioni rivolti all’ente perché adotti le misure idonee a ripristinare la regolarità della gestione.
Nota della Redazione
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