Cessata la materia del contendere per l’agente contabile che versa il saldo dopo il rilievo istruttorio (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 157 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti da parte dell’agente contabile, che provvede a versare all’ente locale quanto dovuto a saldo — con l’aggiunta degli accessori — dopo che il magistrato istruttore ha rilevato una discrepanza tra quanto riversato e quanto effettivamente dovuto, determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria presuppone che la regolarizzazione sia intervenuta e sia documentata, come nel caso di versamento effettuato in data successiva alla relazione istruttoria e prima della decisione del Collegio. La pronuncia di cessazione della materia del contendere comporta il mancato discarico del conto, essendo venuta meno la ragione della contestazione, e la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La Corte dei conti è stata investita dell’esame del conto giudiziale presentato dall’agente contabile incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020, in favore del Comune di Fano. Il conto, redatto sul mod. 21 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, indicava la somma totale incassata e quella riversata, pari a € 3.577,00.
Il magistrato istruttore, attraverso il raffronto tra i dati del conto, quelli del portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, ha rilevato una discrepanza di € 2.084,00 tra quanto riversato e quanto effettivamente dovuto per l’anno 2020, pari a € 5.661,00. La relazione istruttoria concludeva per il mancato discarico del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, il Comune ha comunicato — allegando la pertinente quietanza — che l’agente contabile aveva provveduto, in data successiva alla relazione istruttoria, al versamento dell’importo di € 2.084,00 a saldo delle imposte di soggiorno ancora dovute per l’anno 2020, con l’aggiunta degli accessori.
La Corte osserva che l’agente contabile ha aderito puntualmente a quanto rilevato nella relazione del magistrato istruttore, versando al Comune quanto dovuto. La sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti integra una causa di cessazione della materia del contendere, come richiesto anche dal Pubblico Ministero in udienza. La pronuncia, pertanto, non entra nel merito della contestazione istruttoria, ma si limita a prendere atto dell’intervenuta satisfazione dell’interesse creditorio dell’ente locale.
La decisione si fonda sul principio per cui, nel giudizio di conto, la regolarizzazione successiva dei versamenti — ove comprovata — fa venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, rendendo d’ufficio rilevabile la cessazione della materia del contendere. La declaratoria è disposta con compensazione delle spese, in ragione della natura della pronuncia e dell’assenza di soccombenza in senso tecnico. Il conto giudiziale, pur non discaricato, non necessita di ulteriore esame nel merito, essendo stato eliminato il vizio che ne impediva l’approvazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.