Controllo sul bilancio ULSS: perdita d’esercizio e limiti di spesa del personale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 72 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla relazione dell’organo di revisione al bilancio d’esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale, ex art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo accerta le risultanze economico-patrimoniali e verifica il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. I limiti di spesa del personale posti dall’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019, dall’art. 2, comma 71, legge n. 191/2009 e dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica, derogabili dalla Regione solo nella misura della riduzione e nel rispetto del limite complessivo del 50 per cento. Il rispetto dei tetti regionali di spesa per beni e dispositivi sanitari non esclude l’obbligo di costante attenzione ai vincoli statali e alla tempestiva gestione dei crediti vetusti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la documentazione contabile relativa al bilancio di esercizio 2021 dell’Azienda Ulss 8 Berica, azienda sanitaria della Regione Veneto: la relazione-questionario del Collegio sindacale, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del Collegio sindacale.
Il controllo ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, rivolto anche all’Area sanità e sociale della Regione del Veneto. Il bilancio 2021 si chiude con una perdita d’esercizio, in miglioramento rispetto al precedente esercizio. La Sezione ha esaminato gli aspetti gestionali meritevoli di maggiore attenzione e ha formulato le proprie valutazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalle risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, rilevando una perdita d’esercizio ascrivibile, in parte, ai maggiori costi connessi all’emergenza da Covid-19. La copertura della perdita dell’esercizio precedente era avvenuta mediante contributo regionale; per la perdita del 2021 è stata erogata un’anticipazione di cassa, con successiva assunzione della copertura in sede regionale.
Sul versante della spesa sanitaria, la Corte prende atto del rispetto degli obiettivi assegnati dalla Regione. Il Direttore generale dell’Area sanità ha confermato i tetti attribuiti all’azienda e il sostanziale raggiungimento dei limiti di costo per farmaci, dispositivi medici e assistenza protesica, nonché il parziale raggiungimento per l’assistenza integrativa. Resta però l’incremento della spesa per beni sanitari, in particolare per i dispositivi medici.
Il profilo centrale riguarda i limiti di spesa del personale. La Sezione, pur prendendo atto del rispetto dei tetti regionali, rileva il mancato rispetto dei limiti statali previsti dall’art. 11, comma 1, d.l. n. 35/2019 e dall’art. 2, comma 71, legge n. 191/2009. Analogamente, per il personale assunto con contratto a tempo determinato o con collaborazioni, l’incidenza della spesa rispetto al 2009 supera la soglia consentita dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010.
Richiamando la propria precedente deliberazione sul bilancio 2020 e le pronunce della Corte costituzionale n. 182/2011 e n. 173/2012, la Sezione ribadisce che le disposizioni sui limiti di spesa costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica. Agli enti sanitari è lasciata la sola facoltà di scelta in ordine alla misura della riduzione per singola tipologia contrattuale, ferma la necessità di osservare il limite complessivo del 50 per cento.
Sul patrimonio, la Corte rileva la sussistenza di crediti vetusti e di debiti verso fornitori di consistente ammontare, raccomandando particolare attenzione nel recupero, nell’adempimento delle rendicontazioni e nell’interruzione dei termini di prescrizione. Nel provvedimento finale la Sezione riepiloga i rilievi e rammenta l’obbligo di pubblicazione della pronuncia.
Nota della Redazione
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