Inammissibile il parere su adeguamento tariffe rifiuti già deliberate dal gestore (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 67 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 incontra un limite oggettivo nella nozione di contabilità pubblica. Il quesito che non richieda l’interpretazione di una norma di legge in vista della sua possibile applicazione, ma investa l’assetto di una regolamentazione di settore e la legittimità di scelte gestionali già assunte, difetta dei requisiti di generalità e astrattezza ed è inammissibile. La Corte non può esprimere avalli su atti dispositivi compiuti, né anticipare valutazioni devolute ad altro plesso giurisdizionale.
Il Fatto
Il Comune richiedente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo un quesito sull’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013, là dove impone la copertura integrale dei costi del servizio integrato di rifiuti.
Si chiedeva, in particolare, se il principio di autosufficienza economica del servizio consentisse di riconoscere al gestore le maggiorazioni tariffarie per il conferimento, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, deliberate a conguaglio e non previste negli aggiornamenti del piano economico e finanziario approvato secondo il metodo ARERA. In caso di risposta affermativa, l’Ente domandava se potesse procedere tramite integrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000, con eventuali variazioni di bilancio, oppure se gli importi integrassero un debito fuori bilancio ex art. 194 del medesimo testo unico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto verificato i presupposti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la legittimazione dell’organo richiedente è stata riconosciuta, essendo il quesito formulato dal Sindaco e trasmesso per il tramite del CAL.
Sul piano oggettivo, la Corte ha richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10, che la circoscrive alle materie incidenti sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri. Tale nozione non può dilatarsi fino a ricomprendere ogni attività dell’Ente con riflessi finanziari, perché altrimenti le Sezioni regionali si trasformerebbero in organi di consulenza generale delle autonomie locali.
La Sezione ha poi ribadito, sulla scorta della Sezione delle autonomie n. 17/2020/QMIG, che il requisito della generalità e astrattezza non impone una interpretazione avulsa dal fatto, ma richiede che il quesito attenga alla concettualizzazione ipotetica della fattispecie, restando escluso ogni coinvolgimento in problematiche gestionali specifiche. Il parere, ha precisato la Corte con la deliberazione n. 7/2025/PAR della Sezione Emilia Romagna, non può tradursi in impropri avalli a scelte politiche o gestionali già assunte o in procinto di esserlo.
Ha aggiunto che la funzione consultiva non può sovrapporsi ad altre funzioni della Corte o di altre giurisdizioni, secondo l’indirizzo della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG: la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini è indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica. Diversamente opinando, si prefigurerebbe una consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, finalizzata a precostituire una causa di esonero da responsabilità, come conferma l’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 174/2016.
Applicando tali coordinate, la Corte ha dichiarato il quesito inammissibile. L’adeguamento delle tariffe è regolato dal metodo tariffario rifiuti definito dall’ARERA, con riferimento all’aggiornamento biennale del piano economico e finanziario e alla revisione infra-periodo. Il quesito non sollecita l’interpretazione di una norma di legge, ma di una regolamentazione di settore, ed è diretto a ottenere l’avallo su decisioni gestionali già deliberate dal soggetto gestore, suscettibili di vaglio giurisdizionale.
Nota della Redazione
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