Società in house per gestione integrata rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 181 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la qualità di socio e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Esso sottopone a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che la stessa venga attuata. L’ente locale può assolvere l’onere di analitica motivazione mediante rinvio per relationem agli atti dell’ente di governo dell’ambito, quando la scelta della forma di gestione sia già stata operata in sede di bacino e residuino margini di discrezionalità limitati. Il parere positivo resta subordinato alla verifica della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, della convenienza economica e della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Un Comune del bacino Verona Nord ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una nuova società in house, la Newco SpA, tra i cinquantotto comuni del bacino, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani. L’operazione trae origine dal provvedimento dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha disposto l’affidamento del servizio per quindici anni ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022.
Il Comune ha subordinato la sottoscrizione della propria quota al parere favorevole della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni senza pronuncia. All’esito dell’operazione l’ente assume la qualità di socio diretto, con una partecipazione dello 0,326% e un conferimento pari a euro 14.656,22. La questione arriva alla Corte perché la costituzione della società impone il controllo preventivo previsto dal Tusp.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/QMIG/2022. Il pronunciamento interviene entro sessanta giorni e verifica che il provvedimento contenga un’analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica e sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Il collegio osserva che la fattispecie ricade tra le ipotesi sottoposte a parere, perché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio nella nuova società. Richiama quindi la normativa statale e regionale sui servizi pubblici locali a rete. Rileva che il d.lgs. n. 201/2022, il d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riservano agli enti di governo dell’ambito le funzioni di organizzazione e scelta della forma di gestione. La l.r. Veneto n. 52/2012 demanda tali funzioni ai Consigli di bacino, lasciando all’ente locale margini di manovra ridotti.
Quanto ai requisiti del Tusp, la delibera risulta adottata dall’organo competente e rispetta i vincoli tipologici e finalistici. Sul piano della sostenibilità finanziaria oggettiva, il piano economico finanziario asseverato evidenzia una crescita dell’EBITDA e un margine di struttura stabile. Sul piano soggettivo, il Comune attesta la copertura dell’investimento nel bilancio di previsione, ma non fornisce specifiche indicazioni sull’equilibrio di bilancio in chiave prospettica.
La Sezione ritiene assolto l’onere di motivazione sulla convenienza economica mediante rinvio per relationem alla Relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark su affidamenti tramite gara, fabbisogni standard e dati ISPRA. Osserva invece che la deliberazione non è motivata sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Su queste due precisazioni si appunta il parere positivo reso allo stato degli atti, con trasmissione e pubblicazione della deliberazione.
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Nota della Redazione
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