Controllo Corte conti su assunzione qualità di socio in società partecipate (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 221 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, ha per oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione di assumere la qualità di socio. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi soggetti al parere e quelli esclusi. Rientrano nell’ambito del controllo anche le operazioni societarie straordinarie, purché all’esito l’ente acquisisca la qualità di socio in una nuova società o una partecipazione diretta o indiretta in soggetti già esistenti. Restano escluse le sole operazioni che, in condizioni di sostanziale neutralità per i soci, si atteggiano a continuazione del contratto sociale, come la fusione per incorporazione. Il parere favorevole non esonera l’ente dal monitorare la sostenibilità finanziaria della partecipazione.
Il Fatto
Il Comune di Val di Zoldo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 19.04.2024, con gli atti allegati, relativa a una complessa operazione di aggregazione societaria nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Belluno. L’operazione, deliberata dal Consiglio di Bacino, prevede l’affidamento in house providing alla costituenda holding Bellunum s.r.l.
All’esito, il Comune deterrà la partecipazione diretta in Bellunum s.r.l. e quella indiretta nelle società Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l. e Valpe Ambiente s.r.l., tutte soggette a controllo analogo congiunto. La trasmissione dell’atto alla Sezione è imposta dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, per la verifica dei presupposti dell’assunzione della qualità di socio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/QMIG/2022. Il processo di acquisizione di una partecipazione pubblica si articola in due fasi: una pubblicistica, di determinazione della volontà dell’ente, e una privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo della Corte si colloca nel passaggio tra le due, prima che la scelta sia attuata.
Il punto centrale è la delimitazione dell’ambito oggettivo. L’art. 5, comma 3, TUSP limita letteralmente l’ambito ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno precisato che la procedura di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale in qualità di socio, la trasformazione e la fusione. Nella fusione per incorporazione, per i soci delle incorporate l’operazione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso il rapporto di concambio.
Nel caso concreto, tuttavia, la Sezione rileva che l’operazione, pur afferendo a una operazione straordinaria, ricade tra le ipotesi di controllo. All’esito, ciascun ente partecipante acquista la qualità di socio in nuove società o assume una partecipazione diretta in Bellunum s.r.l. e indiretta nelle altre tre, senza che in questa fase sia ravvisabile la sostanziale fusione per incorporazione. La fusione è prevista solo in una fase successiva. Bellunum opera come holding operativa, non finanziaria: gestirà direttamente il servizio e indirettamente tramite le controllate.
Sul piano dei singoli parametri, la Sezione verifica il rispetto dell’art. 7 TUSP quanto alla competenza del Consiglio comunale e dell’art. 8 TUSP quanto alle modalità deliberative. I vincoli tipologici e finalistici di cui agli artt. 3 e 4 TUSP sono soddisfatti: le società sono a responsabilità limitata e l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale, con stretta inerenza alle finalità istituzionali.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la distinzione delle Sezioni riunite tra profilo oggettivo e soggettivo. La delibera prende atto del piano economico-finanziario della holding e dei piani quinquennali delle singole società, dai quali emerge il mantenimento degli equilibri senza futuri interventi sul capitale. L’operazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’ente, concretandosi in un conferimento di quote già possedute. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società. La convenienza economica è motivata mediante lo studio commissionato a Utilitatis s.r.l. e l’analisi di benchmark del Consiglio di Bacino. La compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato è assolta, non prevedendosi alcun intervento finanziario dei soci ma solo un conferimento in natura.
Nota della Redazione
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