Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 172 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. Il deposito del conto giudiziale, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile esterno, gestore di un appartamento privato autorizzato all’attività ricettiva, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Contestualmente ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 per la grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha successivamente trasmesso la documentazione tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che il conto giudiziale risulta depositato, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. Su tale presupposto, per evidenti ragioni di economia processuale, richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la giurisprudenza della Sezione, secondo cui il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale.
Il percorso argomentativo si fonda sulla lettura dell’art. 144 c.g.c.: la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica, non ammette differenziazioni in funzione del contenuto del decreto monocratico. La pronuncia di estinzione consegue quindi al venir meno dell’interesse alla fissazione del termine, una volta depositato il conto.
Il Giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La decisione non incide dunque sul merito della gestione, ma definisce il solo giudizio di resa del conto.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con rimessione degli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali. Nulla è disposto sulle spese, tenuto conto della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.