Controllo Corte dei conti su attuazione PNRR e PNC (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 86 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 100, comma 2, Cost. e dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Con riferimento ai fondi del PNRR, l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, impone un controllo informato a criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea e la redazione di rapporti almeno semestrali al Parlamento. Il controllo si sostanzia nella valutazione dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse, con verifica dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle singole misure e del conseguimento di Milestone e Target. L’attività di verifica non si esaurisce nell’accertamento formale della spesa, ma investe la capacità di governance delle amministrazioni titolari, con segnalazione delle criticità e formulazione di raccomandazioni.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato la relazione sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR e del PNC oggetto di controllo nel I semestre 2024. Si tratta del sesto rapporto semestrale reso al Parlamento in attuazione dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021. L’indagine ha riguardato 20 misure, articolate in 17 investimenti di PNRR e 3 iniziative del PNC, selezionate secondo la programmazione dei controlli definita con la deliberazione n. 60/2024/G.
Il quadro di riferimento è mutato per effetto della revisione del Piano approvata con decisione di esecuzione del Consiglio europeo dell’8 dicembre 2023, che ha rideterminato l’ammontare del PNRR in 194,4 miliardi di euro e ha introdotto il capitolo REPowerEU. A questa ha fatto seguito la decisione del 14 maggio 2024. Sul piano interno è intervenuto il d.l. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro dei controlli, che copre un’area di osservazione di 77,97 miliardi di euro, pari al 34,65 per cento delle risorse complessive. L’attività è stata svolta mediante analisi delle banche dati in uso alla Corte, segnatamente ReGiS, della documentazione fornita dalle amministrazioni e delle fonti aperte. La verifica ha accertato lo stato di attuazione degli interventi alla data del 30 giugno 2024.
Sul piano finanziario, le richieste di erogazione per le misure esaminate ammontano a 3.599,76 milioni di euro, di cui 2.635,38 milioni a titolo di sovvenzioni a fondo perduto e 964,37 milioni per prestiti agevolati. Il confronto tra spesa sostenuta e budget programmato evidenzia un tasso di progressione del 54,63 per cento, che sale all’82,24 per cento ove si considerino dati temporalmente omogenei. Con riferimento all’intero PNRR, il tasso di avanzamento della spesa al 30 giugno 2024 è pari al 59,63 per cento rispetto alle risorse previste fino al 31 dicembre 2024 e al 26,72 per cento rispetto all’intera vigenza del Piano.
La Corte dedica specifica attenzione al processo di revisione del Piano, che ha comportato la modifica di Milestone e Target, il differimento di alcune scadenze e il definanziamento di misure non realizzabili entro il 2026. Viene richiamata l’evoluzione interpretativa del divieto di doppio finanziamento, declinato non solo con riferimento alle spese sostenute ma anche alle attività previste per il conseguimento dei target, come chiarito dalla circolare MEF-RGS n. 13/2024.
Quanto alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, la Sezione rileva che non è di immediata percezione in che misura la revisione abbia inciso sulla destinazione del 40 per cento degli investimenti territorializzabili alle regioni del Mezzogiorno. Sul piano delle criticità, emerge la difformità nell’aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS da parte di alcune amministrazioni, con disallineamenti tra dati gestionali e dati di sistema. La Sezione richiama l’art. 2 del d.l. n. 19/2024, che impone agli attori di rendere disponibili e aggiornare i cronoprogrammi entro termini perentori.
In conclusione, la Corte osserva che il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano procede in linea con quanto concordato a livello europeo, ma segnala la concentrazione di una attività di spesa ancora elevata negli ultimi due anni di programmazione europea, con una residua capacità di spesa di 50.526,79 milioni di euro che dovrà essere tempestivamente recuperata dalle amministrazioni titolari.
Nota della Redazione
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