Doppio binario PNC e PNRR sul cold ironing (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 83 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione di un investimento finanziato dal Piano nazionale complementare e, contestualmente, dal PNRR rimodulato deve verificare la correlazione finanziaria tra le due fonti, poiché la mancata emersione del doppio binario impedisce la corretta rappresentazione dell’attuazione della misura. Il disimpegno di risorse di competenza degli esercizi 2024-2025, disposto per mere esigenze di cassa e con rinvio della spesa agli esercizi 2027-2028, non consegue a una revisione dei presupposti dell’obbligazione già perfezionata e viola i canoni di regolarità contabile, incidendo sulla veridicità del bilancio dello Stato ed esponendo l’amministrazione a contenzioso con le imprese esecutrici. La corretta procedura consente la riduzione degli impegni di cassa ma non di quelli in conto competenza.

Il Fatto

Nell’ambito del programma di controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il 2024, la Sezione ha esaminato l’intervento di elettrificazione delle banchine (cold ironing), assegnato con decreto presidenziale e affidato alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’istruttoria ha riguardato la governance esercitata dal Ministero sull’attuazione dell’investimento di spesa cold iron, introdotto nella revisione del PNRR del dicembre 2023 e originariamente previsto nel Piano nazionale complementare.

La questione centrale attiene al rapporto tra il progetto originario del fondo complementare, finanziato con 700 milioni di euro, e il nuovo investimento del PNRR, dotato di 400 milioni, nonché agli effetti della riduzione degli impegni contabili disposta per gli esercizi 2024-2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro programmatico. Il progetto cold iron nasce nel 2021 nel PNC, nel quadro dei progetti del fondo complementare al PNRR, con uno stanziamento di 700 milioni di euro. Con la rimodulazione del PNRR approvata a dicembre 2023 viene inserito il nuovo investimento I.2.3, finanziato con 400 milioni a valere sulle risorse liberate dalla soppressione o modifica di precedenti misure, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2021/241. Si tratta, sul piano sostanziale, del medesimo progetto, ma con target e criteri di eleggibilità del PNRR più stringenti, imposti dalla direttiva 2014/94/UE (DAFI).

La Corte rileva che, a fonti aperte, non è stato possibile verificare la connessione tra i due finanziamenti: mancano elementi per stabilire se i 400 milioni del nuovo PNRR siano sostitutivi o integrativi rispetto ai 700 milioni del PNC. Il sito istituzionale del Ministero non riporta alcuna informazione sulla correlazione finanziaria. Neppure il sistema di monitoraggio ha restituito dati utili: le interrogazioni sulla misura non hanno prodotto risultati, con liste progetti e procedure riportate a zero.

Sul piano della governance, la direzione competente ha relazionato esclusivamente sull’attuazione del PNC, senza alcun riferimento al parallelo investimento del PNRR. Il Collegio prende atto del corretto riassegno delle economie di programmazione e dell’assunzione degli impegni a seguito della sottoscrizione degli accordi procedimentali con i soggetti beneficiari, ma stigmatizza la singolare procedura contabile seguita in occasione della variazione legislativa di bilancio.

La riduzione di stanziamento disposta dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19 ha costretto la direzione, su richiesta dell’ispettorato di bilancio, a disimpegnare 90 milioni in conto 2024 e 80 milioni in conto 2025, con contestuale posticipazione della spesa agli esercizi 2027-2028. Il disimpegno effettivo è risultato superiore all’autorizzato di oltre 2 milioni di euro, per mero errore. Soprattutto, osserva la Corte, esso non consegue a una revisione dei presupposti dell’obbligazione già perfezionata, ma a una mera esigenza di cassa: a fronte di lavori in corso, le risorse sottratte ai soggetti attuatori non potranno essere trasferite alle imprese beneficiarie, che andranno in sofferenza di cassa non disponendo dei finanziamenti dei SAL.

Tale procedura è giudicata palesemente contraria ai canoni di regolarità contabile, incide sulla corretta rappresentazione del bilancio dello Stato ed espone il Ministero a contenzioso con le ditte esecutrici. Il Collegio chiarisce che la corretta procedura contabile, per mere esigenze di cassa, consente la riduzione degli impegni di cassa, ma non di quelli in conto competenza, essendo l’impegno stato legittimamente assunto con riferimento al codice unico di progetto di ciascun intervento.

Quanto allo stato di attuazione del PNC, dal monitoraggio al 31 marzo 2024 emerge che, a fronte di 700 milioni di stanziamento, sono stati erogati ai beneficiari 230 milioni e spesi circa 13 milioni; il target di avvio del 100 per cento dei lavori non risultava raggiunto, mentre il target di aggiudicazione era conseguito per l’85 per cento dei progetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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