Revocazione contabile inammissibile se il documento è posteriore alla sentenza (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 90 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza contabile per rinvenimento di documenti decisivi, l’art. 202, comma 1, lett. d), cod. giust. cont. richiede che il documento sia di data anteriore alla sentenza impugnata, che non sia stato prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e che sia decisivo. Il ricorso fondato su un provvedimento formatosi dopo la decisione non integra la fattispecie legale, perché l’ipotesi di revocazione presuppone un documento preesistente e non rinvenuto, non un documento nuovo. L’inammissibilità va dichiarata anche quando l’istanza si fondi su un atto amministrativo sopravvenuto, ancorché favorevole al ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in solido, dalla Sezione territoriale, al pagamento di € 134.451,21 in favore dell’AGEA, pari a un finanziamento comunitario a carico del fondo FEAGA per la campagna agricola 2012, ritenuto indebitamente percepito. La Sezione d’appello ha rigettato il gravame con sentenza n. 124/A/2022, pubblicata il 5.7.2022, confermando integralmente la condanna.

Con ricorso per revocazione la ricorrente ha dedotto di avere ricevuto dal Ministero dell’Agricoltura, in data 9.1.2024, l’ordinanza n. 492/2023/A del 21.9.2023, con cui il dicastero ha archiviato il processo verbale di contestazione redatto ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981 riguardante la cessione di cd. “titoli tossici”. Da tale archiviazione ha tratto conferma della propria estraneità all’illecito. Ha inoltre chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di decidere applicando il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di esaminare per primo il motivo idoneo a definire il giudizio, anche in deroga all’ordinaria sequenza logico-giuridica delle questioni. Il principio è pacificamente applicabile al processo contabile.

Su questa base la Sezione ha affrontato direttamente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio di Procura generale, ritenendola assorbente. L’art. 202, comma 1, lett. d), cod. giust. cont. ammette la revocazione nel caso di rinvenimento, dopo la pubblicazione della sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.

Da questa formulazione la Corte ricava tre presupposti: il documento deve essere di data anteriore alla sentenza; la mancata produzione deve dipendere da forza maggiore o da fatto dell’avversario; il documento deve essere decisivo. L’ordinanza ministeriale di archiviazione, formatasi il 21 settembre 2023, è invece posteriore alla decisione impugnata: non è dunque un documento preesistente e non rinvenuto, ma un documento nuovo.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto dei requisiti di legge, con assorbimento degli altri motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 144,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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