Controllo Corte dei conti escluso per la fondazione di partecipazione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 240 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, ha per oggetto gli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni societarie. Il perimetro applicativo è delimitato dall’art. 2, comma 1, lett. l), del TUSP, che richiama gli organismi dei titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. Ne resta fuori la fondazione di partecipazione, soggetto giuridico estraneo al novero delle società. L’atto deliberativo che ne approva atto costitutivo e statuto esula quindi dal controllo, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere. L’omessa motivazione sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria non assume rilievo, poiché la verifica presuppone la riconducibilità dell’atto al perimetro normativo.

Il Fatto

Il Comune di Lugo di Vicenza ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare n. 12 del 18 aprile 2024, con la quale il Consiglio ha approvato lo schema di atto costitutivo e lo statuto della fondazione di partecipazione denominata comunità energetica rinnovabile Alto Vicentino, ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione e ha allegato il parere del revisore dei conti.

L’atto non conteneva una espressa richiesta di parere ai sensi del TUSP novellato. La Sezione ha tuttavia rilevato la pressoché contemporanea trasmissione, da parte di altro Comune, di un atto di identico tenore, circostanza che ha indotto a ritenere che si intendesse sottoporre a valutazione la partecipazione alla fondazione. Il Comune non ha allegato elementi sulla convenienza economica né sulla sostenibilità finanziaria della scelta.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla novella introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, che ha riscritto l’art. 5, comma 3, del TUSP attribuendo alla Corte dei conti una funzione di controllo sugli atti deliberativi delle amministrazioni pubbliche in materia di partecipazioni. I commi 1 e 2 della stessa disposizione impongono che l’atto sia analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali e alle ragioni di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Il collegio prende atto che tali motivazioni, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti. Ritiene però che l’aspetto non sia rilevante, perché il controllo presuppone in via logica la riconducibilità dell’atto al perimetro applicativo della norma.

Il passaggio decisivo è la delimitazione dell’ambito soggettivo. L’art. 1, comma 1, del TUSP circoscrive l’intervento normativo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e all’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. L’art. 2, comma 1, lett. l), del TUSP definisce la società come l’organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche con oggetto sociale consortile.

Su questa base la Sezione richiama l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, che hanno individuato i tempi, i parametri e gli esiti del controllo in presenza della costituzione di società o dell’acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta, con assunzione della qualifica di socio. Nel caso in esame, invece, viene in rilievo il provvedimento di costituzione di una fondazione di partecipazione, soggetto estraneo al novero delle società e non ricompreso tra gli organismi richiamati dal codice civile.

La conclusione, in conformità ad analogo orientamento della Sezione di controllo della Regione Lombardia, è che l’atto deliberativo esuli dal perimetro dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. La Corte dichiara pertanto il non luogo a provvedere e dispone la trasmissione della deliberazione al Comune, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *