Inammissibile il parere sui costi dell’istituto comprensivo intercomunale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 241 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è inammissibile quando, pur provenendo dall’organo politico di vertice dell’ente legittimato, non sia finalizzata a ottenere un’indicazione interpretativa di portata generale sulla contabilità pubblica, ma sottenda valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale e amministrativa di esclusiva competenza dell’ente istante. Integra il requisito soggettivo la richiesta sottoscritta dal Sindaco del Comune. Non integra invece il requisito oggettivo il quesito che si risolva in un vaglio di legittimità e di merito su una vicenda concreta, o che attenga a una questione già controversa con altro ente locale e possa interferire con altre funzioni giudiziarie. La funzione consultiva non può essere diretta a ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale.

Il Fatto

Un Comune ha presentato, tramite il Consiglio delle autonomie locali della Regione Veneto, una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la partecipazione pro-quota dei Comuni facenti parte di un istituto comprensivo intercomunale ai relativi costi di esercizio, quali spese varie d’ufficio: riscaldamento, utenze telefoniche, noleggio di fotocopiatori e collegamenti ad internet.

Il Comune istante ha rappresentato di aver proceduto dal 2005 al riparto di tali oneri in misura proporzionale al numero degli alunni residenti nei diversi Comuni, richiedendo annualmente il relativo rimborso. Uno dei Comuni ha provveduto al rimborso in due occasioni, solo per una parte degli importi, ed eccepisce ora la mancanza di un accordo nelle forme di una convenzione. La questione è giunta alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, che ha dichiarato inammissibile la richiesta.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato in via pregiudiziale la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, così come previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e delineati dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo. Il percorso argomentativo muove dalla consolidata distinzione tra i due piani di verifica.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha accertato che la richiesta perviene da un Comune, ente espressamente indicato dalla norma, ed è sottoscritta dal Sindaco, soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente. Il requisito soggettivo risulta dunque integrato.

Il vaglio si è concentrato sul profilo oggettivo, che è stato invece ritenuto carente. La Sezione ha richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/AUT/2006 e dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 54/CONTR/2010: un ambito limitato alla normativa e agli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria degli enti, senza che ad esso possa ricondursi qualsivoglia attività che presenti meri riflessi di natura finanziaria.

La Corte ha poi ribadito che il quesito deve avere rilevanza generale e astratta e non può concernere fatti gestionali specifici, né implicare valutazioni di comportamenti amministrativi già compiuti. È onere esclusivo dell’Amministrazione applicare le norme al caso concreto: la richiesta di parere non può essere diretta a ottenere indicazioni puntuali per una specifica attività gestionale, restando in capo all’ente ogni valutazione di legittimità e di opportunità.

Nel caso esaminato, lo scopo della richiesta sottendeva valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale e amministrativa di esclusiva competenza dell’ente istante, risultando finalizzato a ottenere, più che un parere di rilievo interpretativo generale, un vero e proprio vaglio di legittimità e di merito. Il quesito, inoltre, atteneva a una questione già controversa con altro ente locale e poteva interferire con altre funzioni giudiziarie. Su queste basi la Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere e ne ha disposto la trasmissione al Sindaco del Comune istante e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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