Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 103 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il conto reso da soggetto privo della qualità di consegnatario è improcedibile.

Il Fatto

Un giudizio contabile riguarda il conto giudiziale, relativo a un esercizio, del consegnatario di azioni di una società partecipata da un comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità. Ha segnalato un orientamento più recente secondo cui il conto va reso non dal detentore materiale dei titoli, ma dal soggetto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il direttore generale essere qualificato come consegnatario dei titoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile ha precisato che tale soggetto non è chi ne ha la disponibilità materiale, ma chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017).

Quanto al comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

L’agente contabile consegnatario di azioni svolge, infatti, un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Ne deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017).

Il Collegio rileva inoltre che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana, n. 20 del 2024).

Su queste basi il giudizio relativo al conto in esame è dichiarato improcedibile, non essendo il soggetto che lo ha reso legittimato a rendere il conto medesimo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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