Controllo giudiziario volontario: motivazione del giudice di rinvio e limiti del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 34973 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, soltanto per violazione di legge, non anche per il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il controllo di legittimità è pertanto ammesso quando la motivazione sia assente o meramente apparente, per totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie. Restano invece estranei al giudizio di legittimità le pretese incoerenze interne del ragionamento probatorio e gli asseriti travisamenti di fatti o prove, salvo che investano plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in motivazione apparente. Il giudice del rinvio è tenuto all’osservanza dei principi di diritto della sentenza rescindente.
Il Fatto
Una società operante nel settore immobiliare e delle costruzioni era stata attinta da informazione interdittiva antimafia e aveva impugnato il provvedimento prefettizio. Con istanza ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, la società aveva chiesto l’ammissione al controllo giudiziario volontario. Il Tribunale, sezione misure di prevenzione, aveva respinto l’istanza per difetto del requisito della occasionalità del condizionamento mafioso.
La Corte di appello aveva confermato, ma la Cassazione, ravvisando una motivazione apparente, aveva annullato con rinvio. Il giudice del rinvio ha nuovamente rigettato l’istanza. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Nei procedimenti di prevenzione motivo deducibile è la sola violazione di legge. Il vizio di motivazione è apprezzabile solo quando l’apparato argomentativo sia assente o apparente, integrando la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 111 del 30/11/2017 e, per il controllo volontario, Sez. V n. 34856 del 06/11/2020 e Sezioni Unite n. 21077 del 11/12/2025. Il travisamento della prova resta escluso, salvo che abbia investito plurime circostanze decisive o un elemento potenzialmente decisivo.
Su questa base il primo motivo è infondato. Il giudice del rinvio non si è limitato a riproporre l’elencazione delle imprese controindicate. Ha ricostruito gli indicatori di promiscuità e le incongruità tra l’elevato volume di affari e la struttura disponibile, esaminando partitamente la documentazione difensiva. La non occasionalità delle infiltrazioni è desunta dalla reiterazione dei rapporti in un arco di tre anni e dalla vaghezza delle clausole contrattuali. La doglianza sulla limitatezza temporale è ritenuta apodittica e versata nel merito.
Il secondo motivo è inammissibile, perché propone una lettura alternativa degli elementi già valutati: il valore delle immobilizzazioni iscritte a bilancio è una rappresentazione numerica e formale, priva di un inventario verificabile dei mezzi.
Quanto al terzo motivo, la Corte chiarisce che non rileva la nomina di un professionista nell’organismo di vigilanza, ma la sussistenza di precise prescrizioni e adeguati poteri di intervento. Il modello organizzativo adottato si risolve in mere enunciazioni di principio. Il quarto motivo, infine, è respinto: il giudice del rinvio non ha censurato l’omessa produzione di prove, ma ha preso atto che i dati forniti non consentivano una positiva prognosi di bonificabilità. Il ricorso è respinto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.