Riciclaggio frammentario e competenza nel luogo del primo atto (Cass. pen. Sez. II n. 30720 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale per reati connessi, la connessione teleologica di cui all’art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. non richiede né la formale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. né l’identità soggettiva tra autori dei reati-mezzo e dei reati-fine. Il delitto di riciclaggio a condotta frazionata, realizzato da più soggetti con apporti in tempi e luoghi diversi, si consuma nel luogo in cui è posto il primo atto della sequenza criminosa, che radica la competenza ai sensi dell’art. 16, comma primo, cod. proc. pen. Il criterio di attribuzione così determinato è originario e autonomo e resta fermo per tutto il processo, anche in caso di successiva assoluzione dal reato più grave.
Il Fatto
Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 25 maggio 2026, ha rimesso gli atti alla Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio in un processo per associazione per delinquere, truffe aggravate, reati tributari, autoriciclaggio e riciclaggio.
Il giudice rimettente ha prospettato due soluzioni: l’attrazione da parte del riciclaggio dei soli reati direttamente collegati, con ripartizione della competenza tra i Tribunali di Asti, Napoli e Alessandria; ovvero l’attrazione dell’intero procedimento da parte del riciclaggio, con radicamento della competenza in Asti. I difensori hanno chiesto la competenza del Tribunale di Napoli.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il rinvio pregiudiziale: il giudice rimettente ha illustrato le ragioni del dubbio indicando tutti gli elementi fattuali e processuali rilevanti, senza demandare questioni di ricostruzione del fatto estranee alla cognizione di legittimità.
Nel merito, il Collegio ravvisa tra i reati un rapporto di connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. I reati tributari risultano funzionalmente preordinati alle truffe, costituendone strumento operativo, mentre riciclaggio e autoriciclaggio si inseriscono nella medesima sequenza per occultare l’origine illecita dei proventi e assicurare agli associati il godimento dei profitti. Non occorrono, a tal fine, né la contestazione dell’aggravante dell’art. 61, n. 2, cod. pen. né l’identità soggettiva tra autori dei reati-mezzo e dei reati-fine.
Accertata la connessione, la competenza si individua con l’art. 16, comma primo, cod. proc. pen.: essa spetta al giudice del reato più grave ovvero, a parità di gravità, al giudice del luogo del reato consumato per primo. Si tratta di criterio originario e autonomo, che opera a prescindere dalle successive vicende processuali e resta fermo per l’intero sviluppo del processo in forza della perpetuatio iurisdictionis, anche in caso di assoluzione dal reato più grave che aveva determinato l’attrazione.
Il Tribunale ha correttamente individuato il reato più grave nel riciclaggio contestato al capo F). Il criterio va desunto in via prioritaria dalla contestazione del pubblico ministero, salvo errori macroscopici, e l’accertamento della competenza è compiuto secondo un criterio necessariamente ex ante, avendo riguardo alla prospettazione accusatoria e non a ciò che il giudice ritenga provato nel merito.
La condotta di riciclaggio si è sviluppata in una sequenza di operazioni frazionate e progressive in diversi luoghi del territorio nazionale. Il segmento realizzatosi in Asti è stato individuato quale momento iniziale del reato, coincidente con il trasferimento delle somme di provenienza delittuosa ai conti della società coinvolta. La Corte dà continuità al principio per cui i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio a condotta frazionata si consumano nel luogo del primo atto della sequenza, ancorché costituisca solo un segmento della condotta tipica, in applicazione del criterio dell’ubiquità “allargata”. La competenza è quindi del Tribunale di Asti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 16 c.p.p. – Competenza per territorio determinata dalla connessione
- Art. 24-bis c.p.p. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio