Controllo di legittimità sul quadro indiziario e reiterazione del reato (Cass. pen. Sez. V n. 2474 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. L’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il requisito delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto e richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, Tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Fatto
Il ricorrente è indiziato, nell’ambito di un procedimento per reati associativi di matrice mafiosa, di avere stretto accordi collusivi con imprenditori del settore degli imballaggi per prodotti ortofrutticoli, anche successivamente al sequestro e alla confisca in sede di prevenzione delle aziende ritenute riferibili al genitore.
Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 23.05.2024, conferma il provvedimento del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. La difesa propone ricorso articolando tre motivi: assenza di indizi di partecipazione al sodalizio, inapplicabilità dell’art. 416 bis cod. pen. in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e insussistenza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 2000, ricorda che il controllo verte sulla congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La pronuncia cautelare non si fonda su prove ma su indizi e va parametrata a una qualificata probabilità di colpevolezza.
Su questa base il Collegio ritiene inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il Tribunale ha dato dettagliato risalto agli elementi captativi e alle dichiarazioni dei collaboratori, riscontrate secondo il principio della convergenza del molteplice, evidenziando l’operatività di un gruppo facente capo al genitore del ricorrente e collegato a Cosa Nostra catanese.
Quanto alla dedotta liceità dei rapporti commerciali, la Corte osserva che il Tribunale ha valorizzato come il ricorrente, non potendo svolgere attività imprenditoriale per effetto del sequestro, abbia proseguito quale procacciatore di affari, percependo compensi in nero e spendendo il nome del padre per avvalersi della forza persuasiva legata all’evocazione del suo spessore criminale. Le censure difensive sono frutto di una lettura parcellizzata degli elementi e non evidenziano vizi di manifesta illogicità.
Sul terzo motivo la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. V n. 12869 del 2022, Sez. V n. 11250 del 2018) per affermare che il requisito dell’art. 274 cod. proc. pen. richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità e del contesto socio-ambientale, senza contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Il ricorrente, prosegue la Corte, non si è allontanato dal territorio di operatività del clan, divenendone un alter ego.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, individuandosi un profilo di colpa ex Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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