Controllo Corte dei conti sul rendiconto elettorale di lista civica comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 22 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da liste, partiti, movimenti e gruppi di candidati per le campagne elettorali, nonché la regolarità della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. Il controllo si esercita sui parametri legali di tipologia delle spese e sul rispetto dei limiti di importo. Il rendiconto è accertato regolare quando le fonti di finanziamento, gli impieghi e le singole voci di spesa risultino conformi alla disciplina richiamata. L’accertamento si conclude con la trasmissione della deliberazione all’organo competente per gli adempimenti verso i rappresentanti della lista interessata.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto delle spese elettorali di una lista civica presentatasi alle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Sanremo. Il Comune, avendo popolazione superiore a 30.000 abitanti, rientra tra gli enti soggetti al controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria.

La rappresentante della lista ha trasmesso alla Sezione la certificazione delle spese sostenute. Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento per complessivi euro 22.250, derivanti da contributi di diversi privati, e spese di pari importo. Dopo l’istruttoria, con richieste e successivi riscontri e precisazioni, il Collegio ha esaminato la documentazione sulla base dei parametri di legge e ha convocato la camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013 e dalla relativa legge di conversione, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese elettorali e della regolarità della documentazione prodotta. Il presupposto del controllo è la soglia dimensionale dell’ente: i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La Corte richiama i primi indirizzi interpretativi e gli orientamenti organizzativi espressi dalla Sezione delle Autonomie, che hanno definito il perimetro e le modalità del controllo delle spese elettorali. Su questa base il Collegio, costituito con decreto del Presidente della Sezione, ha istruito l’esame del consuntivo assegnato al relatore.

La verifica si sviluppa su due piani. Il primo attiene alle fonti di finanziamento: il rendiconto dichiara euro 22.250 provenienti da contributi di privati. Il secondo riguarda gli impieghi, per un totale di pari importo, distinti tra produzione e acquisto di materiali di propaganda, distribuzione e diffusione degli stessi, organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici, oneri bancari e spese a forfait.

Il Collegio accerta che tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie dell’art. 11, legge n. 515/1993 e che non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012. Le voci sono conformi ai parametri legali per tipologia e per importo.

Su queste basi la Corte accerta la regolarità del rendiconto della lista e dispone la trasmissione di copia della deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata, con gli adempimenti di pubblicazione sul sito internet della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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