Fondo contrattazione decentrata non sottoscritto: risorse vincolate nell’avanzo (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 20 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Il vincolo riguarda sia le risorse stabili sia quelle variabili, poiché il corollario della variabilità opera solo nella fase di costituzione del fondo, che una volta costituito e certificato deve essere conservato. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno è assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione. La disciplina del trattamento accessorio è dettata dal secondo alinea del punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, non dal primo, che concerne i trattamenti fissi e continuativi.

Il Fatto

La questione di massima origina da una richiesta di parere di un ente locale, che ha chiesto alla magistratura contabile se, costituito e certificato il fondo per la produttività, sia possibile conservare al termine dell’esercizio la parte variabile dello stesso in assenza di sottoscrizione del contratto decentrato. Il quesito investe anche l’ipotesi in cui il contratto integrativo venga stipulato oltre l’esercizio di riferimento.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, rilevando un quadro giurisprudenziale disomogeneo, ha rimesso la questione alla Sezione delle autonomie ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, per l’adozione di una pronuncia di orientamento generale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, che distingue nettamente l’oggetto e la fonte della disciplina: i trattamenti fissi e continuativi, da un lato, e i trattamenti accessori e premianti, dall’altro. La questione va risolta alla luce del secondo alinea, che non lascia margini interpretativi: alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio; alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse risultano definitivamente vincolate.

Le risorse del fondo, una volta formalmente costituito e certificato, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL del 16 novembre 2022, fonte abilitata dal d.lgs. n. 165 del 2001. Il vincolo riguarda sia le risorse stabili sia quelle variabili: queste ultime sono inseribili anno per anno ove ricorrano i presupposti contrattuali e non riproducibili l’anno successivo, ma entrambe fanno parte del fondo ai sensi dell’art. 79 del CCNL. La Sezione prende posizione contraria all’orientamento delle sezioni regionali di controllo che, per le voci variabili, ravvisava mere economie non vincolate.

Quanto alla sorte delle risorse confluite nell’avanzo vincolato, la risposta è positiva. Se la contrattazione non è stipulata entro fine esercizio, l’impegno è assunto a valere sulle risorse vincolate, previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, in modo da riportare le risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione. L’operazione avviene ai sensi dell’art. 187, comma 3, del testo unico degli enti locali, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo e in esercizio provvisorio, secondo la formula del principio contabile.

Sul secondo quesito, concernente i presupposti dell’erogazione in base a contratto stipulato dopo l’esercizio, la Sezione lo dichiara inammissibile nei suoi risvolti specifici: esso involge la disciplina del pubblico impiego e della performance, estranea alla contabilità pubblica, e interferisce con le funzioni giurisdizionali in materia di responsabilità. Resta fermo che la mancata conclusione della contrattazione può dipendere da incolpevole protrazione delle trattative, ipotesi in cui l’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente atti unilaterali provvisori. Residuano le valutazioni delle sezioni regionali sull’idoneità della condotta gestionale a perseguire gli obiettivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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