Controllo Corte dei conti sui piani di revisione delle partecipazioni societarie regionali (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 27 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale della Corte dei conti sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, non si risolve in un sindacato di merito sulle scelte dell’ente, ma verifica la coerenza delle stesse con il vincolo di scopo e l’adeguatezza della motivazione. Il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione è legittimo quando l’ente dimostri che l’oggetto sociale è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali e che non ricorre alcuno degli indici di criticità dell’art. 20, comma 2, del TUSP. La discrezionalità dell’amministrazione è soggetta all’obbligo di motivazione espressa sulle ragioni della decisione assunta. Il rinvio delle determinazioni su singole partecipazioni è ammissibile purché l’ente dia conto degli approfondimenti in corso e delle relative tempistiche. L’adempimento periodico presuppone la trasmissione del provvedimento e delle schede alla competente Sezione regionale.
Il Fatto
La Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato la sesta revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022, deliberando il mantenimento senza interventi per le partecipazioni dirette e indirette e confermando la cessione già deliberata in precedenti revisioni di due partecipazioni.
La Sezione regionale di controllo ha esaminato il provvedimento, la coerenza con il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, i principali dati economici delle società partecipate, i flussi finanziari e i costi del personale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 20 e 26 del d.lgs. n. 175/2016 e i criteri di razionalizzazione dell’art. 20, comma 2. Ribadisce che la ricognizione riguarda tutte le partecipazioni, anche indirette, di minima entità e in società quotate, e che gli esiti sono rimessi alla discrezionalità dell’ente, ma con obbligo di motivazione.
Il Collegio rileva che la Regione ha mantenuto la quasi totalità delle partecipazioni dirette e indirette, attestando la necessità delle stesse per le finalità istituzionali e l’assenza delle condizioni di criticità previste dalla norma. Per Finaosta S.p.A. richiama l’esclusione dall’art. 4 del TUSP in quanto società inserita nell’allegato A; per il Casinò de la Vallée S.p.A. la deroga di cui all’art. 26, comma 12-sexies; per il Gruppo C.V.A. il regime delle società quotate.
Su alcune posizioni la Sezione formula rilievi. Riguardo a ISECO S.p.A., prende atto del parere negativo della finanziaria regionale sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento e del rinvio delle determinazioni da parte della Regione, riservandosi di verificare le scelte in occasione della revisione successiva. Sulle società esercenti impianti a fune, dà atto dello studio commissionato sulla possibile fusione e del rinvio di ogni decisione all’esito degli approfondimenti.
La Sezione esamina poi i flussi finanziari tra Regione e organismi partecipati, rilevando crediti e debiti reciproci, gli affidamenti diretti di servizi e l’andamento delle spese di personale, che segnalano una generale razionalizzazione dei costi degli apparati amministrativi.
In conclusione, il Collegio accerta un grado di conformità al Testo unico apprezzabile e una valutazione positiva circa la legittimità della detenzione delle partecipazioni, in linea con i rilievi e i suggerimenti delle relazioni annuali.
Nota della Redazione
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