Riscatto del corso di laurea e giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 363 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea e al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. La formulazione di una domanda di condanna dell’ente previdenziale all’emissione di un provvedimento, a seguito dell’annullamento di quello impugnato, non è idonea a interrompere il nesso di funzionalità con il diritto alla pensione. La definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, intervenuta per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa, integra una questione pregiudiziale e giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al riscatto oneroso, ai fini pensionistici, del periodo dal 1° novembre al 30 novembre 1991, corrispondente alla frequenza del corso di laurea in Giurisprudenza. L’INPS aveva respinto l’istanza con provvedimento negativo.
Nel corso del giudizio il resistente ha dapprima eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice del rapporto, poi ha adottato un nuovo provvedimento che ha annullato quello di rigetto e accolto la domanda della ricorrente. La parte ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, optando per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. Poiché la causa è stata espressamente introdotta a fini pensionistici, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la controversia sul riscatto degli anni del corso di laurea e sul ricongiungimento di tale periodo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (Cass. civ. SSUU, 12.8.2021, n. 22745; id., 9.6.2016, n. 11849).
La giurisdizione del giudice contabile viene dunque riaffermata. Non è idonea a interrompere il nesso di funzionalità con il diritto alla pensione la circostanza che la domanda sia formulata come condanna dell’ente previdenziale all’emissione di un provvedimento, dopo l’annullamento di quello impugnato: la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte.
Nel merito, preso atto della concorde richiesta delle parti e dell’adozione da parte dell’INPS del provvedimento che ha riconosciuto il beneficio, il Collegio rileva che è venuto meno l’interesse a ricorrere per l’integrale soddisfazione della pretesa. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con definizione della lite in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.
Poiché la definizione avviene decidendo su questione pregiudiziale — tale essendo l’estinzione per cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951) — la Corte dispone la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., nulla statuendo per le spese della sentenza in ragione della gratuità del giudizio pensionistico (art. 31, comma 5, c.g.c.).
Nota della Redazione
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