Perequazione pensioni 2011 fuori dal blocco Fornero e pagamento nel 2012 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 58 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni introdotto dall’art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011, opera esclusivamente per gli anni 2012 e 2013. Non intercetta la perequazione maturata per l’anno 2011, che entra nella sfera giuridico-patrimoniale del pensionato nel corso dell’annualità di riferimento e viene materialmente corrisposta dal 1° gennaio dell’anno successivo. La decorrenza differita dell’erogazione, prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 503/1992 e poi dall’art. 14, comma 1, l. n. 724/1994, costituisce una mera modalità di pagamento e non incide sull’an del diritto. I decreti ministeriali del 19 novembre 2010 e del 18 gennaio 2012, recanti l’incremento dell’1,4% con decorrenza gennaio 2011 e del conguaglio dello 0,2% dal gennaio 2012, riguardano la perequazione spettante per l’anno 2010, non per il 2011.

Il Fatto

Con sentenza n. 256/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania accoglieva il ricorso di una pensionata volto ad ottenere l’adeguamento perequativo del trattamento per l’anno 2011, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze arretrate dal 2012 al 2019. Il giudice di primo grado riteneva che il blocco previsto dall’art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, riferendosi agli anni 2012 e 2013, non potesse operare sui ratei di pensione del 2012 e respingeva l’eccezione di prescrizione per l’esistenza di un atto interruttivo.

L’INPS proponeva appello, deducendo la violazione della medesima disposizione. Sosteneva che la norma avesse cristallizzato l’importo della pensione al dicembre 2011, impedendo l’applicazione di aumenti perequativi nel corso degli anni 2012 e 2013, e che la perequazione 2011 fosse già stata regolarmente corrisposta.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta il nodo interpretativo dell’art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, collocandolo nel sistema della perequazione automatica delineato dall’art. 11 d.lgs. n. 503/1992. La norma prevede l’adeguamento annuale delle prestazioni all’aumento del costo della vita, con effetto dal 1° novembre di ogni anno, termine differito al 1° gennaio successivo dall’art. 14, comma 1, l. n. 724/1994.

Per il Collegio la questione non è nominalistica. Il riferimento letterale della locuzione “per gli anni 2012 e 2013” non può essere sciolto facendo leva sulla sola preposizione, come pretende l’appellante. L’art. 24, comma 25 disciplina il diritto alla perequazione per le annualità indicate; non estende il proprio perimetro alla perequazione maturata nell’anno precedente.

Il passaggio decisivo riguarda la decorrenza dell’erogazione. Il differimento del pagamento al 1° gennaio dell’anno successivo non delimita l’arco temporale dell’an del diritto, ma individua soltanto il momento in cui il beneficio viene corrisposto. La cadenza annuale prevista dall’art. 11 d.lgs. n. 503/1992 resta immutata: l’aumento entra nel patrimonio giuridico del pensionato già nell’annualità di riferimento.

Da qui la lettura dei decreti ministeriali del 19 novembre 2010 e del 18 gennaio 2012. Il primo fissa la variazione provvisoria dell’1,4% dal gennaio 2011, con salvezza del conguaglio; il secondo determina l’indice definitivo dell’1,6%, con corresponsione a gennaio 2012 della differenza dello 0,2%. Tali provvedimenti, per la Corte, attengono alla perequazione spettante per l’anno 2010 e non per il 2011.

La Sezione richiama la giurisprudenza d’appello che ha già accolto questa impostazione (Sez. II Appello, nn. 142, 143, 144 del 2024) e non riconosce rilievo alle locuzioni tratte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, riferibili alle sole annualità 2012 e 2013. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese sono compensate in ragione della complessità della questione e della successività della giurisprudenza richiamata rispetto alla proposizione del gravame.

Nota della Redazione

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