Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto effettivo con RTS (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 12 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto sotto la propria responsabilità. La mera tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo idoneo a fondare l’intervento della Magistratura contabile. Ove difettino tali presupposti, il controllo successivo non può essere instaurato e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto dell’Istituto Comprensivo di Mirano (VE) concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. Il provvedimento era stato restituito privo di visto perché inviato al controllo preventivo non contestualmente alla sua adozione, come richiede l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.
A fronte dell’osservazione, il dirigente scolastico si era limitato a precisare che “l’osservazione prevede il visto dell’art. 10”. L’Ufficio di controllo ha deferito alla Sezione il contratto insieme ad altri n. 78 provvedimenti analoghi, tutti accomunati dalla medesima criticità, chiedendo per ciascuno il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge. La RTS ha depositato controdeduzioni, richiamando la giurisprudenza contabile a sostegno del proprio operato.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la questione relativa all’ampiezza del controllo successivo in mancanza del previo controllo della RTS è territorialmente circoscritta e, quindi, risolvibile in sede locale. Nel merito, il Collegio condivide gli assunti dell’Ufficio di controllo.
L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, nel prevedere l’invio alla Corte degli atti ai quali si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, richiede sotto il profilo sostanziale un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente, cui deve seguire l’assunzione espressa della determinazione confermativa. Sul piano procedurale, l’atto viene eseguito e il dirigente è tenuto ad assumersi ogni responsabilità. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato.
Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo. Il controllo non può essere attivato se il dirigente non ha esplicitamente richiesto di dare corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. Nella fattispecie l’unico punto di contestazione non superato è la tardiva trasmissione del contratto: non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile, ma solo una tematica procedurale per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
La Sezione dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS, relativa a termini stabiliti a pena di decadenza o a situazioni di plurime illegittimità, in cui gli atti erano comunque stati scrutinati nel merito. Nella specie manca anche la richiesta espressa di dare seguito al provvedimento: la risposta del dirigente si limita a un’affermazione che non integra l’assunzione di responsabilità richiesta dalla norma.
Il caso esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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