Contributo a fondo perduto Covid e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 344 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ha finalità immediata e principale di carattere solidaristico, orientata al sostegno delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, e non impone al percipiente alcun obbligo di rendicontazione delle somme ricevute. Esso non configura un programma imposto dalla pubblica amministrazione con inserimento funzionale del privato nell’iter procedimentale pubblicistico. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, per mancanza del rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogatrice.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la titolare di una ditta individuale chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in € 44.945,00, oltre rivalutazione, interessi e spese. La somma corrisponde al contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020, percepito dalla convenuta a seguito di istanza presentata nell’agosto 2020.
L’Agenzia delle Entrate, nella fase di controllo, non ha potuto riscontrare i dati indicati nella domanda, poiché non risultavano presentati corrispettivi né emesse fatture elettroniche negli anni 2019 e 2020. Richiesti chiarimenti, la convenuta non ha fornito alcun riscontro; l’Agenzia ha quindi chiesto la restituzione del contributo con iscrizione a ruolo. La convenuta è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale la questione della giurisdizione, ritenendo di non condividere la tesi dell’attore erariale secondo cui il contributo avrebbe una funzione di contrasto agli effetti economici negativi della pandemia. Richiamando il granitico indirizzo delle Sezioni Unite, il Collegio ricorda che il rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice sussiste quando il privato sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla pubblica amministrazione e sia investito del compito di porre in essere attività in sostituzione di questa.
Il Collegio individua tre requisiti che devono sussistere contestualmente: la provenienza pubblica delle risorse; un vincolo funzionale di destinazione a un puntuale scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; un obbligo di attivazione e di rendicontazione a carico del percipiente. La sola natura pubblicistica del denaro non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile.
Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte esamina il testo dell’art. 25 del d.l. n. 34/2020 e rileva che da esso non emerge alcun programma finalizzato alla ripresa dell’attività economica né un vincolo di destinazione delle risorse. La finalità della misura è di spiccato carattere solidaristico: il sostegno ha funzione riparatoria del danno patito da determinati soggetti e solo in via mediata e ancillare tutela l’assetto socioeconomico del territorio.
Assume rilievo decisivo l’assenza di un obbligo di rendicontazione delle somme percepite, elemento che induce a qualificare l’attribuzione come volta a far conseguire al privato un vantaggio patrimoniale diretto, senza corrispondente compartecipazione all’agere della pubblica amministrazione. Manca dunque il collegamento funzionale per la realizzazione di un pubblico interesse.
La Sezione dichiara così il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa va riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 c.g.c., e nulla dispone sulle spese trattandosi di pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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