Controllo sui vincoli all’acquisto di partecipazione societaria in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 119 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria da parte di un’amministrazione pubblica deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta, alla sua convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione, e si conclude con un parere. L’eventuale incompletezza dell’onere motivazionale non determina di per sé un esito ostativo, quando gli elementi informativi trasmessi dall’ente consentono alla Sezione di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Il Fatto
La Federazione dei Comuni del Camposampierese, ente locale costituito in forma di unione di comuni, ha adottato con deliberazione del Consiglio n. 42 del 27 dicembre 2023 l’atto di acquisizione di 1008 quote della società in house Pasubio Tecnologia S.r.l., pari allo 0,46% del capitale sociale, al valore nominale di € 1.008,00 oltre sovraprezzo di € 4.487,49, per un importo complessivo di € 5.495,49. L’operazione è stata dichiarata strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, con copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025 e previa consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dal 20 novembre al 5 dicembre 2023.
L’atto è stato trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del TUSP per l’esercizio dei poteri di controllo. Con nota del 7 febbraio 2024 la Federazione ha chiarito che l’acquisto non era ancora stato effettuato e che non sussistevano spese ulteriori a proprio carico, essendo gli oneri accessori a carico della società. La questione sottoposta alla Sezione regionale di controllo per il Veneto è dunque la conformità dell’atto deliberativo ai parametri normativi richiamati.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione della funzione attribuita alla Corte dei conti dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha novellato l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, la Corte descrive il controllo come collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione, con esito formale di parere che, se negativo, non impedisce all’amministrazione di procedere ma la obbliga a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità.
Sul piano della competenza e del contenuto motivazionale, la Sezione verifica il rispetto degli artt. 7 e 8 del TUSP e riconosce nella Federazione un’amministrazione pubblica legittimata a richiedere il parere, qualificandola come unione di comuni ai sensi dell’art. 32 TUEL e dell’art. 1, comma 4, della legge n. 56/2014.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Corte accerta che la società è costituita in forma di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico e in house, dotata di organo di controllo e revisore, con oggetto sociale riconducibile alla produzione di beni e servizi strumentali nel campo dell’Information and Communication Technology. L’attività è inquadrata nell’autoproduzione di beni o servizi strumentali di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP, con integrazione del requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali dell’ente.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, relativo alla capacità della società di assicurare l’equilibrio economico-finanziario, dal profilo soggettivo, concernente la situazione dell’ente procedente. Dal bilancio societario e dal piano industriale 2023-2025 emerge una situazione patrimoniale solida con risultati positivi; sul versante dell’ente, la copertura è garantita dalla variazione di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 40 del 28 novembre 2023, con parere favorevole del revisore.
Sulla convenienza economica e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Sezione osserva che l’operazione, trattandosi di acquisto di quota e affidamento diretto in house, è riconducibile alla fattispecie del make, con raffronto rispetto al ricorso al mercato. L’ente non ha esplicitato le ragioni dell’esclusione della gestione diretta in economia; la Corte ritiene tuttavia di desumere dagli atti che l’ente non disponga delle professionalità necessarie, richiamando la precedente scelta di avvalersi di una propria società strumentale. Quanto alla disciplina europea degli aiuti di Stato, pur in assenza di valutazioni nell’atto, la natura in house della società a totale capitale pubblico induce a escludere l’operazione dall’ambito applicativo. La Sezione non ravvisa pertanto elementi ostativi all’acquisto.
Nota della Redazione
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