Controllo successivo Corte dei conti e presupposto contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 82 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’esecuzione dell’atto sotto la responsabilità di quest’ultimo. La sola tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo non integra tale presupposto, perché involge una questione procedurale di tempistiche e non un dissenso interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto. In difetto del contrasto, e in presenza di ulteriore superamento del termine perentorio per la richiesta di dare seguito all’atto, la Corte dichiara il non luogo a provvedere, restituendo l’atto come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto a tempo indeterminato stipulato da un istituto scolastico, già registrato dalla medesima Ragioneria e dalla stessa inoltrato ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. In precedenza l’ufficio di controllo aveva restituito il provvedimento privo del visto, contestando unicamente l’invio tardivo rispetto all’adozione e la conseguente impossibilità di esercitare il controllo preventivo.
Il dirigente scolastico aveva chiesto di dare comunque seguito al provvedimento, assumendosene la responsabilità. La Sezione è stata quindi chiamata a valutare se sussistessero i presupposti per l’instaurazione del controllo successivo di legittimità, nell’ambito di una vicenda riguardante numerosi contratti analoghi, tutti accomunati dalla medesima criticità rappresentata dalla Ragioneria.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione sottoposta appare circoscritta territorialmente e non richiede rimessione alla Sezione centrale. Nel merito, ricostruisce il meccanismo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, che attribuisce alla Corte il controllo sugli atti ai quali l’amministrazione abbia dato seguito nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, sotto la responsabilità del dirigente.
Da tale assetto la Corte deduce che il presupposto sostanziale del controllo successivo è un contrasto reale in punto di diritto tra ufficio di controllo e dirigente. La funzione assegnata alla magistratura contabile è quella di garante della corretta gestione del bilancio, chiamata a verificare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012.
Nel caso concreto manca ogni divergenza interpretativa: la Ragioneria ha contestato esclusivamente la tardività dell’invio, senza sollevare questioni sulla regolarità amministrativa e contabile. La Corte esclude quindi che il ritardo integri il presupposto del contrasto, osservando che le divergenze meramente formali non sfociano in un reale dissenso giuridico e che, in tali ipotesi, difetta la situazione di incertezza che il giudice contabile è chiamato a rimuovere.
La Sezione dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria, poiché in quei casi gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito ovvero ricusati per plurime illegittimità, talora relative a termini stabiliti a pena di decadenza. Rileva inoltre un autonomo profilo ostativo: il dirigente ha chiesto di dare seguito al provvedimento oltre il termine perentorio di trenta giorni dall’osservazione, adducendo un mero errore di visione. Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto come pervenuto.
Nota della Redazione
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