Controllo successivo Corte dei conti senza contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 81 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non si traducano in un reale contrasto interpretativo. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche, priva di conseguenze specificamente previste dal legislatore, e non legittima l’attivazione della funzione di controllo. In tale ipotesi la Corte dei conti dichiara il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto n. 5919 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo Statale di Dolo (VE), concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. L’atto era stato restituito privo di visto con osservazione perché inviato al controllo preventivo non contestualmente alla sua adozione, ma diversi mesi dopo, quando già produceva i suoi effetti. Il dirigente scolastico ha chiesto di dare seguito al provvedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, assumendosene la responsabilità.
Il provvedimento rientra in un deferimento cumulativo di n. 78 contratti dello stesso tipo, tutti accomunati dalla medesima criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività dell’invio da parte delle amministrazioni scolastiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma preliminarmente la propria competenza sulla questione, circoscritta territorialmente alla sola Ragioneria di Venezia, non essendo stati inoltrati atti analoghi dalle altre Ragionerie del Veneto né rinvenuti precedenti nella banca dati della Corte. Rileva poi l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria, che concerne ipotesi di termini stabiliti a pena di decadenza o di plurime illegittimità aggiuntive, tutte comunque scrutinate nel merito.
Il cuore della decisione è la lettura dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La norma, nel prevedere l’invio alla Corte degli atti ai quali il dirigente abbia dato seguito nonostante le osservazioni impeditive, richiede un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile. Non basta il dissenso sulla tempistica dell’invio. Il dirigente deve aver assunto espressamente la determinazione confermativa, sotto la propria responsabilità.
La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che assegna alla magistratura contabile la funzione di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato. Tale funzione sarebbe compromessa se l’amministrazione potesse superare i rilievi della Ragioneria senza che ciò fosse sottoposto al vaglio di un organo esterno e neutrale.
Nel caso concreto, la contestazione della Ragioneria attiene unicamente alla tardiva trasmissione del contratto, che, essendo a tempo indeterminato, ha effetti destinati a permanere. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma solo una problematica procedurale di tempistiche. Manca dunque il presupposto fondamentale, necessario e assorbente del controllo.
La Sezione aggiunge un ulteriore profilo ostativo: non risulta rispettato neanche il termine perentorio di trenta giorni entro cui il dirigente può disporre di dare seguito al provvedimento superando le osservazioni. All’osservazione del 5 novembre 2021 ha fatto seguito la richiesta di registrazione solo il 20 gennaio 2022. Il Collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere, disponendo la restituzione dell’atto come pervenuto.
Nota della Redazione
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