Controllo successivo escluso in assenza di contrasto reale tra RTS e dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 86 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche che, di per sé, non legittima l’attivazione della funzione di controllo intestata alla magistratura contabile. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non si traducano in un contrasto interpretativo. Il superamento del termine perentorio per la determinazione dirigenziale di dare seguito all’atto configura ulteriore causa ostativa.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto n. 5921 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo Statale di Dolo (VE), relativo all’assunzione a tempo indeterminato di una docente. Il provvedimento era stato restituito privo del visto perché inviato al controllo preventivo in data successiva alla sua adozione, in violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011, che impone l’invio contestuale.
Il dirigente scolastico ha chiesto di dare seguito al provvedimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011, assumendosene la responsabilità. L’ufficio di controllo ha deferito la questione alla valutazione collegiale, ritenendo carenti i presupposti per l’attivazione del controllo successivo di legittimità. Il deferimento ha coinvolto complessivamente n. 78 provvedimenti, accumunati dalla medesima criticità.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la problematica è territorialmente circoscritta alla sola RTS di Venezia. Nel merito, la Corte ricostruisce la funzione dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011: il controllo successivo presuppone che il dirigente, nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, abbia disposto di dare comunque corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.
Il Collegio sottolinea che oggetto del controllo è la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarsi, secondo quanto precisato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/2012. La Corte dei conti opera quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, vagliando i presupposti previsti dalla legge.
Dalla documentazione emerge che l’unico punto di contestazione della Ragioneria non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto. Non vengono in rilievo questioni interpretative in punto di diritto sulla regolarità amministrativa e contabile, ma solo una tematica procedurale di tempistiche di invio. Tale evenienza esclude la sussistenza del contrasto in punto di diritto richiesto dalla norma quale presupposto fondamentale, necessario e assorbente.
La Sezione confuta altresì l’idoneità della giurisprudenza contabile invocata dalla RTS, rilevando come nei precedenti richiamati gli atti fossero stati comunque scrutinate nel merito, ovvero ricorressero plurime illegittimità. Osserva inoltre che, nella specie, non è stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni entro cui può essere assunta la disposizione dirigenziale di dare seguito al provvedimento: all’osservazione del 16 novembre 2021 ha fatto seguito la richiesta di registrazione solo il 17 gennaio 2022.
Il caso esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. Il Collegio dichiara il non luogo a provvedere, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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