Controllo TUSP precluso se la società è già costituita (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 60 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato alla Corte dei conti sull’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, presuppone che l’operazione societaria non sia ancora eseguita. Qualora la società sia già stata costituita prima della trasmissione dell’atto alla Sezione regionale, il presupposto del controllo viene meno e la Corte dichiara il non luogo a provvedere. La verifica dell’atto è funzionale a un vaglio preliminare, collocato tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e la fase privatistica di costituzione della società. Una volta stipulato l’atto negoziale, l’esame resta devoluto alle altre funzioni di controllo, in primo luogo a quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP. L’eventuale inattività della società costituita è irrilevante ai fini della preclusione.

Il Fatto

Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una comunità energetica rinnovabile e solidale in forma di cooperativa, unitamente allo statuto e al modulo di adesione, seguita da una seconda deliberazione recante l’inserimento di un comma aggiuntivo all’art. 4 dello Statuto.

Con nota istruttoria la Sezione rileva l’immediata esecutività delle deliberazioni, ex art. 134, comma 4, TUEL, e il notevole lasso temporale tra la loro adozione e la trasmissione. Nel riscontro, l’ente dichiara l’avvenuta costituzione della società per atto notarile e ne evidenzia l’inattività.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la sussistenza dei presupposti che legittimano la Sezione a pronunciarsi sull’atto deliberativo. Il controllo ex art. 5, comma 3, TUSP integra un vaglio preliminare sulle operazioni societarie, posto a tutela della finanza pubblica in ragione delle conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano.

Tale funzione si colloca tra la fase pubblicistica, di determinazione della volontà all’operazione, e la fase privatistica, di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione. Ne consegue che, in presenza di un atto deliberativo già eseguito mediante la stipula dell’atto negoziale, la verifica della Corte non può svolgersi secondo la procedura, i parametri e gli esiti dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, venendone a mancare il presupposto.

Il Collegio richiama sul punto la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/QMIG/2022, secondo cui l’invio alla Corte di un provvedimento perfetto ed eseguito è estraneo al disposto normativo, ferma restando l’emersione di eventuali ipotesi di responsabilità secondo le regole ordinarie. L’esame resta affidato alle altre funzioni di controllo, in primo luogo quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni societarie.

Nel caso concreto, alla documentazione trasmessa risulta che la costituzione della società è avvenuta in data 06.05.2024, con iscrizione al Registro Imprese e attribuzione di codice fiscale e partita IVA, mentre la trasmissione degli atti alla Sezione è intervenuta solo in data 14.01.2025. La Corte afferma che ai fini della preclusione rileva unicamente la costituzione: l’eventuale inattività è del tutto irrilevante, poiché la società inattiva è giuridicamente esistente e dotata di piena capacità, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Ne deriva l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 5 TUSP e, per l’effetto, la declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza dell’ente. La Corte dispone la trasmissione della deliberazione all’amministrazione interessata e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale, entrambe entro cinque giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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