Responsabilità erariale esclusa per difetto di danno certo nell’acquisto immobiliare (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 80 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per l’acquisizione di un complesso immobiliare da parte di un ente locale, il danno erariale risarcibile presuppone un pregiudizio certo, concreto ed attuale. La mera divergenza tra il valore stimato dal consulente tecnico d’ufficio e il prezzo di acquisto non integra gli estremi del danno quando contenuta entro l’alea di stima comunemente accettata, individuata nell’ordine del 10 per cento. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, ex art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, non sottrae al giudice contabile il controllo sulla razionalità ed economicità dell’azione amministrativa, ma non consente di sostituire la propria valutazione a quella dell’ente. La transazione conclusa da una pubblica amministrazione è sindacabile solo ove irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio due amministratori del Comune di Piacenza — un assessore e un responsabile di servizio — chiedendone la condanna al risarcimento di 3.037.218,00 euro in favore dell’ente, a titolo di dolo e in subordine di colpa grave. Secondo l’accusa, gli odierni convenuti avrebbero indotto il Consiglio comunale ad approvare, con la delibera n. 52 del 19 dicembre 2016, l’acquisto del complesso immobiliare “Borgo Faxhall” per un corrispettivo eccessivo, attraverso una falsa rappresentazione della realtà e l’omessa rappresentazione di circostanze rilevanti.

L’operazione si inseriva in una transazione con la proprietà, volta a superare l’inadempimento di una convenzione urbanistica e a evitare un contenzioso. Il danno contestato comprendeva la sovrastima dei terreni e dei fabbricati, la sottostima dei costi di rifunzionalizzazione ad uffici e le spese condominiali sostenute nel periodo di inutilizzo. I convenuti si sono costituti contestando l’impianto accusatorio e invocando la sospensione del giudizio per la pendenza del processo penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 preclude di sostituire le scelte di merito dell’amministrazione, ma, in forza del principio di legalità, resta sindacabile l’esercizio del potere discrezionale sotto i profili della razionalità e dell’economicita, specificazione del criterio dell’art. 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 97, comma 1, Cost. Poiché l’azione erariale censurava proprio la irrazionalità e diseconomicità dell’acquisto, essa non travalicava quel limite ed era ammissibile.

È stata poi respinta la richiesta di sospensione ex art. 106, comma 1, codice della giustizia contabile. Non basta la pregiudizialità logica tra le due cause: occorre la pregiudizialità giuridica, che ricorre solo se la previa definizione della controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, con accertamento avente efficacia di giudicato. Nel caso di specie tale presupposto non ricorreva.

Nel merito, la Corte ha posto al centro il danno certo, concreto ed attuale, presupposto indefettibile della responsabilità erariale. Il CTU nominato dalla Sezione ha stimato il valore degli immobili e delle aree edificabili in 6.588.142,20 euro all’epoca del rogito, con una divergenza rispetto al valore di acquisto di poco superiore al 7 per cento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile — Sez. giur. Trentino-Alto Adige n. 18/2024 e Sez. giur. Liguria n. 42/2022 — secondo cui lo scostamento entro l’alea di stima, dell’ordine del 10 per cento, è fisiologico e non configura danno.

Quanto ai costi di rifunzionalizzazione, la divergenza tra la stima del CTU e i 400.000,00 euro indicati in delibera non si traduce automaticamente in danno, trattandosi di spese che l’ente avrebbe comunque dovuto sopportare una volta decisa l’acquisizione. La differenza, rapportata a un’operazione di circa 7 milioni di euro, non è apparsa idonea a influenzare in modo decisivo la scelta del Consiglio comunale.

Il CTU ha inoltre smentito l’assunto secondo cui gli immobili sarebbero stati inidonei ad essere destinati ad uffici pubblici, risultando dotati di certificati di abitabilità e non necessitando di ulteriori autorizzazioni. Infine, l’operazione si inseriva in una transazione, sindacabile solo se irragionevole o altamente diseconomica, condizione non ricorrente. Escluso il danno, la responsabilità erariale non poteva configurarsi e i convenuti sono stati assolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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