Conto giudiziale inammissibile se incassi POS indicati come versamenti in Tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 118 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, deve rappresentare in modo completo e distinto il carico (somme riscosse, che generano il debito verso l’ente) e lo scarico (somme riversate in Tesoreria, che estinguono il debito). L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” costituisce un errore concettuale, non una mera imprecisione formale. Essa determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e l’accertamento dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così formato è inammissibile e non incardina validamente il giudizio davanti alla Corte dei conti. Il contabile deve garantire un conto integralmente formato e autosufficiente, senza che il giudice possa supplire alle omissioni o ricostruire la gestione con documenti non allegati.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2021. Con relazione di irregolarità, il magistrato relatore ha segnalato che il conto risultava non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti e con gli incassi tramite POS indebitamente inseriti nella colonna dei versamenti in Tesoreria. Secondo il relatore, tale errata classificazione comportava la carenza di un elemento essenziale e l’impossibilità di verificare lo scarico.

L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi e l’assenza di ammanchi o danno erariale. Ha dedotto che, per i pagamenti elettronici, le somme non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma vengono accreditate direttamente sul conto di Tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e l’obbligo di ripresentazione del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina regolamentare. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede due modelli distinti: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente contabile della riscossione. In quest’ultimo devono essere indicati i dati dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e, soprattutto, i versamenti in Tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo.

Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. Forma e contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita; i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, perché sono due colonne distinte e imprescindibili. I pilastri della rappresentazione sono il carico e lo scarico: il primo genera il debito dell’agente, il secondo lo estingue. La loro distinta evidenza incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.

Sulla nozione di maneggio di denaro, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: essa va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per tali modalità di incasso.

Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato: nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” figurano esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico. Il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente comunque gli elementi essenziali dello scarico, dei resti, degli introiti, dell’esito e delle rimanenze, risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento che documenta il trasferimento dei fondi impedisce la qualifica dell’atto come conto giudiziale e l’instaurazione valida del giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del giudizio per difformità dal modello 21 e la necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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