Contumace involontario e onere di allegazione della nullità notificazione (Cass. civ. Sez. V n. 21399 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, l’impugnazione tardiva proposta dal contumace involontario ai sensi dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ. è ammissibile solo se questi alleghi e dimostri, oltre alla causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo, di non avere avuto conoscenza del processo proprio in conseguenza di quel vizio. La presunzione iuris tantum di conoscenza del giudizio è esclusa soltanto quando la notificazione sia stata invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento con il destinatario; in tal caso l’onere di provare l’effettiva conoscenza grava sulla controparte. I vizi attinenti al rispetto del periodo di compiuta giacenza e alla documentazione della ricezione della raccomandata informativa, per temporanea assenza del destinatario, non integrano tale ipotesi e non superano la presunzione. Nel giudizio di legittimità, inoltre, la querela di falso va proposta in via principale e non opera la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente impugna con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando la rideterminazione con metodo sintetico del reddito imponibile dichiarato per l’anno di imposta 2008. Il ricorso è proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in data 4 settembre 2017, contro sentenza depositata l’8 luglio 2016 e non notificata.

A sostegno dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, il contribuente assume di non avere mai ricevuto notizia del giudizio di appello né della sentenza fino alla ricezione dell’intimazione di pagamento, notificatagli il 5 giugno 2017, deducendo la nullità della notificazione del ricorso in appello dell’Amministrazione, non rilevata dalla Commissione regionale. L’Amministrazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, evocata da entrambe le parti. Il ricorso risulta proposto oltre il termine semestrale, contro sentenza depositata l’8 luglio 2016 e non notificata: il thema decidendum diventa, dunque, la verifica dei presupposti della tardività qualificata del contumace involontario.

La Corte richiama il principio per cui, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, cod. proc. civ., il contumace involontario deve allegare e dimostrare non solo la causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo, ma anche di non avere avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio. Fanno eccezione i casi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento con il destinatario, ipotesi che esclude la presunzione iuris tantum di conoscenza e trasferisce sulla controparte l’onere di provare l’effettiva consapevolezza. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. III n. 28425 del 2023 e Cass. Sez. V n. 23468 del 2020.

Nel caso concreto, la notificazione è avvenuta presso lo studio del difensore domiciliatario in primo grado. I vizi prospettati — il mancato rispetto del periodo di compiuta giacenza e la carenza di documentazione della ricezione della raccomandata informativa per temporanea assenza del destinatario — non integrano l’ipotesi della consegna a soggetto o in luogo privi di collegamento con il destinatario. Non sono, pertanto, idonei a vincere la presunzione di conoscenza del giudizio.

Quanto alla querela di falso, il ricorrente l’aveva proposta in via principale nel giudizio di legittimità, dolendosi della falsità delle attestazioni dell’ufficiale postale. La Corte osserva che, adducendosi nel giudizio di cassazione la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela deve essere proposta in via principale, mentre l’impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi procedere a una mera declaratoria di invalidità o nullità dei precedenti gradi di merito. Il Collegio richiama Cass. Sez. III n. 10402 del 2017 e rileva che nel giudizio di legittimità non opera la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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