Inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di mutamento del rito Fornero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23610 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con la quale il giudice del lavoro, al termine della fase sommaria, dispone il mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario non ha contenuto decisorio. Ne consegue che avverso tale provvedimento non è ammessa opposizione, né ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. L’adozione di un rito errato non determina alcuna nullità e non può essere dedotta come motivo di impugnazione, salvo che l’errore abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa, ovvero abbia cagionato uno specifico pregiudizio processuale alla parte.
Il Fatto
Il lavoratore aveva adito il tribunale con ricorso ex art. 1, comma 47, legge n. 92/2012 per impugnare il trasferimento subito da una sede all’altra. Il giudice, rilevata l’estraneità della domanda rispetto a quelle per le quali è previsto il rito speciale, aveva disposto il mutamento del rito ex art. 426 cod. proc. civ., fissando l’udienza di discussione.
La società propose opposizione avverso tale ordinanza. Il tribunale, omessa la fissazione dell’udienza, rigettò l’istanza e dispose la cancellazione della causa dal ruolo. Il provvedimento fu impugnato davanti alla Corte d’appello con reclamo. La corte territoriale lo dichiarò inammissibile, rilevando che l’ordinanza di mutamento del rito non ha carattere decisorio e che il giudizio era ancora pendente. La società ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, riferiti alla medesima questione del mutamento del rito e della sua impugnabilità, sono stati trattati congiuntamente. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di mutamento dal rito speciale al rito ordinario del lavoro, emessa al termine della fase sommaria, non ha contenuto decisorio: da ciò deriva la non impugnabilità dell’ordinanza medesima con l’opposizione (Cass. n. 15011/2019).
È stato altresì ribadito che l’ordinanza con cui il giudice del lavoro dispone il mutamento del rito e rimette la causa al capo dell’ufficio per l’assegnazione a una sezione ordinaria non ha portata vincolante quanto alla qualificazione del rapporto operata dal remittente, con conseguente non impugnabilità né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario (Cass. n. 19345/2007).
La Corte ha poi confermato il principio, in linea con la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 19136 del 2005; n. 19942 del 2008; n. 22325 del 2014), per cui dall’adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né questa può essere dedotta come motivo di impugnazione, a meno che l’errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa, o non abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. Nel caso di specie nessuna deduzione in tal senso era contenuta nel ricorso.
Alla luce di tali principi, la decisione del giudice del merito è stata ritenuta corretta, stante l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento che dispone il solo mutamento del rito. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in compensi e spese oltre accessori, con distrazione all’antistatario, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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