Convalida dell’arresto e flagranza valutata ex ante sugli elementi noti alla polizia (Cass. pen. Sez. VI n. 35302 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto il giudice è tenuto a verificare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l’adozione della misura con una valutazione ex ante, commisurata alla situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria, ovvero da questa conoscibile con l’ordinaria diligenza, al momento dell’arresto o del fermo. Gli elementi probatori acquisiti solo successivamente all’atto coercitivo non possono integrare il quadro indiziario che ne fonda la legittimità. Ne consegue che, quando la riconducibilità dello stupefacente all’arrestato emerga unicamente dalla visione delle videoriprese e dalle dichiarazioni dell’acquirente, intervenute a distanza di ore, l’arresto deve ritenersi illegittimamente disposto e la non convalida non è censurabile.

Il Fatto

La polizia giudiziaria, a seguito di segnalazioni su una fiorente attività di spaccio, faceva irruzione in un parco cittadino. All’arrivo degli agenti le persone presenti si allontanavano celermente, tranne un giovane, notato mentre prendeva parte a uno scambio di oggetti non identificati nei pressi di un muretto. La perquisizione personale non dava esito, salvo il rinvenimento di una banconota; la successiva perquisizione dei luoghi consentiva di recuperare dal sottosuolo, a poca distanza, sostanza stupefacente. Veniva arrestato il solo giovane seduto sul muretto, identificato nel successivo indagato. Il Giudice per le indagini preliminari non convalidava l’arresto e il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza dello stato di flagranza, sostenendo che il reato di detenzione illecita di stupefacenti, in quanto delitto permanente, fosse ancora in essere al momento dell’arresto. Irrilevante, secondo il ricorrente, sarebbe stata la tardiva acquisizione degli elementi a carico.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione, ricostruita la scansione temporale dell’intervento, rileva come al momento dell’irruzione la polizia giudiziaria avesse assistito a uno scambio sospetto ma non avesse rinvenuto, all’esito delle perquisizioni personale e locale, alcun elemento a carico dell’indagato. La consapevolezza che lo stupefacente nascosto nel sottosuolo appartenesse all’arrestato è emersa soltanto dopo, mediante la visione delle videoriprese installate nel parco e l’audizione a sommarie informazioni dell’acquirente.

Secondo il Collegio, la permanenza della condotta di detenzione è cessata con la perquisizione e il sequestro. Ciò nonostante, il collegamento tra l’attività illecita e la persona arrestata è stato possibile unicamente sulla base di informazioni probatorie acquisite ex post, non disponibili al momento dell’atto coercitivo.

La Corte richiama il principio, affermato dai precedenti Sez. III n. 37861 del 17.06.2014 e Sez. V n. 49340 del 16.09.2019, secondo cui gli elementi legittimanti l’arresto vanno verificati in ragione della situazione che si prospettava alla polizia giudiziaria procedente al momento dell’arresto. La convalida postula dunque un giudizio ex ante, non retrospettivo.

Applicando tale criterio, la Corte esclude che l’attività di indagine successiva potesse fondare la legittimità dell’arresto: le videoriprese e le dichiarazioni dell’acquirente avevano consentito solo a posteriori l’identificazione del detentore. Nonostante la condotta criminis fosse ancora in itinere al momento della redazione del verbale, l’arresto non può ritenersi legittimamente disposto, perché gli elementi raccolti non conclamavano l’evidenza della detenzione in capo all’arrestato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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