Ricorso straordinario escluso per gli errori interpretativi di norme sostanziali (Cass. pen. Sez. II n. 20933 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo quando la causa dell’errore sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva di dati processuali. Qualora la decisione impugnata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio. Sono estranei all’ambito applicativo dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, la supposta esistenza delle norme o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Il ricorso straordinario non può pertanto essere utilizzato per censurare l’interpretazione della norma fornita dalla pronuncia di legittimità impugnata.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. pronunciata nei confronti dell’imputato. Il difensore e procuratore speciale dell’imputato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della sesta sezione penale, deducendo con distinti motivi un errore di fatto del giudice di legittimità.
In particolare, il ricorrente lamentava l’errata percezione dell’avverbio “spontaneamente” non contenuto nella norma positiva, perché la sentenza impugnata aveva attribuito valore dirimente, per negare l’estinzione del reato per riparazione del danno, all’assenza di spontaneità del risarcimento. Deduceva inoltre un errore di fatto nella esposizione del percorso motivazionale, avendo la Sesta Sezione affermato l’inesistenza di precedenti sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione giuridica relativa ai limiti di ammissibilità del ricorso straordinario, muovendo dall’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione, cui il Collegio dichiara di voler dare continuità. Secondo tale indirizzo, l’errore di fatto oggetto del rimedio consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà.
Il massimo consesso ha precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio. Restano estranei all’ambito applicativo dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, la supposta esistenza delle norme o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Sono inoltre esclusi gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi far valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
La Corte richiama, in continuità, il principio secondo cui in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio.
L’applicazione di tali principi al caso di specie comporta l’infondatezza del ricorso. I due motivi non prospettano errori di fatto nella percezione di dati processuali o degli accadimenti ricostruiti nel procedimento, bensì l’errata interpretazione della norma sotto il profilo della individuazione dei presupposti legittimanti la causa di esclusione della punibilità per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen., oltre che la sussistenza di precedenti giurisprudenziali sul tema. La contestazione di supposti errori in diritto è resa manifesta dalla censura del principio di diritto espresso nella sentenza impugnata. Ne deriva che il ricorrente ha chiesto al giudice di censurare l’interpretazione della norma fornita dalla pronuncia impugnata, operazione non rientrante nei parametri normativi.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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