Conversione pena pecuniaria non condizionata dal cumulo per magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 25744 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il magistrato di sorveglianza non può dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza di conversione della pena pecuniaria sul presupposto che il pubblico ministero non abbia previamente adottato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. L’eventuale necessità di unificare le pene concorrenti non preclude al pubblico ministero l’esercizio del potere di iniziativa volto a chiedere la conversione, ai sensi dell’art. 136 cod. pen., delle pene pecuniarie non eseguite nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, a norma degli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981. La durata della libertà controllata da applicare in sede di conversione di pene pecuniarie inflitte con diverse pronunce di condanna va determinata facendo riferimento a ciascuna di esse separatamente, fermo restando che la somma dei vari periodi non può superare i limiti massimi stabiliti dall’art. 103. La richiesta del pubblico ministero non può essere ritrasmessa non evasa, né la decisione subordinata a un atto ulteriore e facoltativo, così determinando una stasi procedimentale.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 20.11.2025, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza del pubblico ministero di conversione della pena pecuniaria. Il giudice ha rilevato che erano pervenute più istanze di conversione a carico del medesimo condannato e ha ritenuto che la Procura avrebbe dovuto emettere un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha proposto ricorso, deducendo il carattere abnorme della decisione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene al rapporto tra il potere di conversione della pena pecuniaria e la vicenda delle pene concorrenti. Il pubblico ministero ricorrente evidenzia che il magistrato di sorveglianza non si è limitato a declinare la propria competenza, ma ha sollecitato un provvedimento di cumulo pur essendo privo di alcun potere sul punto. A fronte della richiesta del pubblico ministero, il giudice non può opporre la mancata adozione del cumulo, perché tale evenienza non preclude l’esercizio del potere di iniziativa della conversione.
Il ricorrente sottolinea che dal sistema, come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, si evince che il pubblico ministero, decorsi novanta giorni, debba richiedere la conversione immediatamente. La circostanza che possano seguire altre istanze di conversione a carico del medesimo condannato non legittima la ritrasmissione dell’istanza non evasa. La decisione impugnata produce quindi un blocco della sequenza procedimentale.
La Corte accoglie la prospettazione. La durata della libertà controllata da applicarsi in sede di conversione di pene pecuniarie inflitte con diverse pronunce va determinata non sulla base del cumulo, ma facendo riferimento a ciascuna condanna separatamente, nell’osservanza delle regole dell’art. 102 della legge n. 689 del 1981, fermo il limite massimo dell’art. 103. L’esigenza di unificare le pene concorrenti può essere coltivata in seguito, senza impedire la doverosa pronuncia del magistrato di sorveglianza.
Il Procuratore generale, nella requisitoria del 4.3.2026, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento, rilevando che la prescrizione di emettere il provvedimento di cumulo subordina gli effetti della necessaria conversione a un atto ulteriore e facoltativo. Nella sequela di norme che disciplinano la materia non è statuita, per le pene concorrenti, la previa applicazione del cumulo. Il ricorso è pertanto accolto e la decisione impugnata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.