Pignoramento a persona diversa dal debitore e presunzione di conoscenza dell’intimazione (Cass. pen. Sez. VI n. 25015 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di art. 388 cod. pen., l’ingiunzione in cui si sostanzia il pignoramento e la conseguente intimazione a indicare ulteriori beni pignorabili, prevista dall’art. 492 cod. proc. civ., possono essere rivolte anche alle persone indicate nell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., diverse dal debitore. Ne deriva che la notificazione a mani di un dipendente o di persona qualificatasi come delegato è idonea a far presumere che l’atto sia stato portato a conoscenza del legale rappresentante della società debitrice, salvo prova contraria. Integra pertanto il reato l’omissione, nel termine di quindici giorni, della dichiarazione richiesta. La mera allegazione di una collaborazione di fatto del coniuge non è sufficiente a dimostrare che l’amministratore di diritto sia una mera “testa di paglia”.
Il Fatto
La ricorrente, amministratrice e legale rappresentante di una società debitrice, era stata condannata in primo grado per il reato di cui all’art. 388, comma 8, cod. pen., per avere omesso di indicare all’ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla redazione del verbale di pignoramento mobiliare eseguito presso la sede sociale, la proprietà di due veicoli di valore sufficiente a coprire il debito. La Corte di appello di Salerno aveva confermato la condanna, concedendo però la sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo da mere congetture, poiché l’ingiunzione era stata comunicata a un dipendente e non personalmente all’imputata. Si è inoltre sostenuto che la stessa parte civile, in sede testimoniale, aveva riferito di una gestione effettiva della società da parte del coniuge dell’imputata, la quale avrebbe rivestito una carica meramente nominale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, soffermandosi sul rapporto tra formalità civilistiche del pignoramento e rilevanza penale dell’omessa dichiarazione. La sentenza chiarisce che l’essenza dell’atto di pignoramento risiede nell’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito, oltre che nell’ordine di indicare ulteriori beni nel termine di legge.
Su questo punto la Corte richiama il principio già affermato da propri precedenti — Sez. 6 n. 16495 del 04.02.2020 e Sez. 6 n. 16497 del 04.02.2020 — secondo cui, agli effetti penali, ogni condotta diretta a disperdere i beni pignorati può integrare il reato, indipendentemente dal perfezionamento delle ulteriori formalità civili.
Quanto alla notificazione, la sentenza osserva che l’art. 518 cod. proc. civ. consente che l’ingiunzione sia rivolta anche alle persone dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., purché non minori di quattordici anni e non palesemente incapaci, con consegna dell’avviso per il debitore. Poiché l’intimazione ex art. 492 cod. proc. civ. ha carattere accessorio rispetto al pignoramento, la Corte ritiene che essa possa essere rivolta alle stesse persone e che assuma rilievo penale la conseguente omissione del legale rappresentante.
La decisione afferma quindi una presunzione — superabile con prova contraria — secondo cui la persona incaricata, ricevute l’intimazione e l’ingiunzione, ne abbia dato avviso al responsabile, che deve ritenersi informato: principio già enunciato da Sez. 6 n. 10740 del 09.06.1999. Nel caso concreto la presunzione non è stata smentita, essendo l’imputata rimasta inerte sia in sede civile sia in sede penale.
Infine la Corte esclude che la testimonianza di un creditore sulla gestione svolta dal coniuge possa provare la qualità di mera “testa di paglia”, non essendo tale circostanza mai allegata dalla stessa imputata. Il ricorso è inammissibile quanto al vizio di motivazione, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
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Nota della Redazione
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