Convocazione condominiale per compiuta giacenza e sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 12843 del 2023)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ovvero abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello stabilito dal legislatore, mentre è inammissibile la censura che si limiti a contestare il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura esclusivamente nell’ipotesi in cui il giudice abbia allocato l’onere della prova su una parte diversa da quella gravata, non anche quando abbia erroneamente valutato l’esito delle acquisizioni istruttorie. L’accertamento che la comunicazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario si sostanzia in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, e l’annotazione “sconosciuto” apposta dall’agente postale può costituire errore materiale superabile senza necessità di querela di falso.
Il Fatto
Un condomino proponeva opposizione avverso la delibera assembleare del 21.3.2005, contestando la regolarità della propria convocazione, dedotta per compiuta giacenza della raccomandata, e la violazione del quorum deliberativo sulla nomina dell’amministratore. Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1550/2017, confermava la decisione, ritenendo regolare la convocazione e che l’assemblea si fosse limitata alla proroga dell’amministratore. Avverso tale sentenza l’erede dell’originario attore proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, affidati alla violazione degli artt. 115, 116 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2700, 1334 e 1335 c.c.; il Condominio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, ne ha rilevato l’infondatezza. Ha innanzitutto chiarito che la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020 secondo cui il vizio di cui all’art. 116 c.p.c. è deducibile solo ove si alleghi che il giudice abbia preteso di attribuire alla prova un valore diverso da quello legale, non già un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che essa ricorre solo nell’ipotesi di errata allocazione dell’onere probatorio, non anche quando il giudice abbia ritenuto, a seguito di valutazione istruttoria, che la parte onerata avesse assolto tale onere. Nella specie, le doglianze attenevano alla valutazione delle risultanze processuali circa il perfezionamento della compiuta giacenza e, segnatamente, dell’annotazione “sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, che il giudice di merito aveva reputato una mera svista dell’agente postale nella compilazione del documento.
La Suprema Corte ha quindi escluso che tale errore materiale richieda la proposizione di querela di falso, richiamando il precedente di cui all’Ordinanza n. 19626 del 2020, e ha valorizzato il percorso motivazionale della sentenza impugnata, che aveva rilevato come le altre cinque annotazioni dell’ufficio postale deponessero per la regolarità della notifica stante la temporanea assenza del destinatario. L’accertamento dell’arrivo della comunicazione all’indirizzo del destinatario, in quanto giudizio di fatto, è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo è stato invece dichiarato inammissibile per novità della censura. La Corte ha rilevato che il tema della confessione stragiudiziale dell’amministratore e quello del calcolo dei termini della compiuta giacenza non risultavano trattati nella sentenza impugnata, né il ricorrente aveva indicato in quale atto del giudizio di merito li avesse prospettati, onere necessario per evitare la statuizione di inammissibilità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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