Rimborso tributi e giudicato esterno: il termine di decadenza di 48 mesi non è derogato dal giudicato (Cass. civ. n. 10553 del 19.04.2023)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che invoca l’efficacia espansiva del giudicato esterno per ottenere il rimborso di tributi non è esonerato dal rispetto del termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la presentazione dell’istanza di rimborso, termine che decorre dalla data del versamento. La domanda di rimborso che non indichi gli importi versati, l’epoca e l’ammontare delle ritenute operate dal sostituto d’imposta e le somme chieste in restituzione è generica e inammissibile, non essendo sanabile con il successivo deposito di documenti. Il diniego di annullamento in autotutela è sindacabile solo per l’accertamento di ragioni di rilevante interesse generale, non per vizi dell’atto impositivo a tutela dell’interesse del contribuente. Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di “doppia conforme” se non si indicano ragioni di fatto diverse tra i due gradi di merito.
Il Fatto
Alcuni dipendenti del ministero del lavoro e della previdenza sociale impugnavano il diniego di rimborso formato sulle istanze presentate per ottenere la restituzione delle ritenute Irpef operate dal ministero, quale sostituto d’imposta, per gli anni dal 1992 al 2004, sulle somme percepite per aver svolto ispezioni ordinarie presso società cooperative. I contribuenti sostenevano che la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 512/2002 passata in giudicato, aveva riconosciuto la natura risarcitoria e non retributiva di tali somme per le annualità fino al 1999, e invocavano l’effetto estensivo di quel giudicato per gli anni successivi. La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello, dichiarando la decadenza dei contribuenti per il mancato rispetto del termine di 48 mesi e la genericità della domanda di rimborso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, riguardanti rispettivamente la qualificazione della domanda come actio iudicati e l’eventuale illegittimità costituzionale del termine di decadenza. I giudici hanno escluso che nella specie si fosse in presenza di un’actio iudicati, soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ., rilevando l’eterogeneità ontologica tra il giudizio definito dalla C.T.P. e quello in esame: il primo riguardava l’impugnazione del silenzio-rifiuto su istanze fino al 1999, il secondo l’impugnazione dei dinieghi espressi su istanze fino al 2004. L’invocazione del giudicato esterno rileva solo sul piano della qualificazione giuridica della pretesa restitutoria, ma non esonera il contribuente dal rispetto del termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto non fondata la censura sulla decadenza, in quanto la C.T.R. non aveva commesso errori di diritto. Sotto un ulteriore profilo, non esaminato dal giudice di merito, la domanda di annullamento del diniego di autotutela era inammissibile, richiamando il principio per cui il sindacato giurisdizionale su tale diniego è limitato all’accertamento di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, non potendo il contribuente contestare vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo, come confermato da Cass. n. 7318/2022.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile in applicazione del principio della “doppia conforme” ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.: il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che sono diverse, come precisato da Cass. n. 26774/2016 e dalle Sezioni Unite n. 22430/2018. Nel caso di specie, le decisioni di merito si fondavano sulle medesime ragioni e i ricorrenti non avevano nemmeno sostenuto il contrario.
Il quarto motivo, relativo alla genericità della domanda di rimborso, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il consolidato principio espresso da Cass. n. 27377/2019 e da numerose altre pronunce, secondo cui le domande di rimborso prive delle indicazioni sugli estremi di versamento e sugli importi delle ritenute non sono giuridicamente valide e non sono idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, e tale vizio non è sanabile con il successivo deposito di documenti. Nella specie, la domanda non indicava gli importi versati, l’epoca e l’ammontare delle ritenute, l’ammontare dell’imposta applicata e quella che sarebbe stato legittimo applicare, né le somme chieste in restituzione, integrando una pretesa generica priva dei requisiti minimi di una domanda giudiziale di rimborso.
Nota della Redazione
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