Copertura assicurativa del personale tecnico oltre la quota del 20 per cento (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 76 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 45, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di destinare alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 almeno una parte delle risorse di cui al comma 5. Tale previsione non individua le sole risorse utilizzabili, ma introduce un vincolo di destinazione su una quota minima del 20 per cento. Qualora detta quota non sia sufficiente a finanziare il premio, l’ente deve provvedere integralmente con risorse di bilancio, da inserire nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Resta di esclusiva spettanza dell’amministrazione la valutazione concreta di quanta parte dell’onere trovi copertura nella quota del 20 per cento e quanta debba gravare su altre risorse.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, in ordine alle modalità di stipula di coperture assicurative per il personale che svolge le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023, con oneri a carico dell’ente.
L’amministrazione, richiamato l’art. 45 del codice dei contratti pubblici, ha rappresentato di ritenere sussistente l’obbligo di stipulare le polizze in funzione incentivante e nei limiti del comma 5, desumendo dal combinato disposto dei commi 5 e 7, lett. c), che le uniche somme utilizzabili siano quelle derivanti dalle risorse destinate all’incentivazione delle funzioni tecniche, nel limite del 20 per cento e con esclusione dei finanziamenti europei o a destinazione vincolata. Da qui il quesito: come operare quando l’importo del 20 per cento non è sufficiente a coprire il costo del premio assicurativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto i profili di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile perché firmata dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, e trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Sotto il profilo oggettivo, il quesito rientra nella materia della contabilità pubblica, in quanto involge norme di coordinamento della finanza pubblica poste a presidio degli equilibri di bilancio degli enti locali.
La Corte richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 54/CONTR/10, che sposta l’angolo visuale dalla gestione di bilancio ai relativi equilibri, e la necessità di contenere l’ambito oggettivo alla sola fase finanziaria degli interventi di settore, secondo gli indirizzi della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). Il quesito è formulato in termini di generalità e astrattezza e non interferisce con valutazioni riservate ad altri organi giudiziari.
Nel merito, la Sezione ricostruisce il regime della responsabilità degli agenti pubblici muovendo dall’art. 28 Cost., dall’art. 93 del TUEL e dagli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 3/1957: la regola generale è la responsabilità diretta del dipendente per i danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave, cui si affianca la responsabilità solidale dell’amministrazione. Le disposizioni che impongono all’ente di stipulare polizze hanno dunque carattere eccezionale, con applicazione del principio dell’art. 14 delle preleggi, e trovano fondamento nel principio della fiducia di cui all’art. 2, comma 4, del codice.
Passando al quesito, la Corte rileva che l’art. 45, comma 7, lett. c), nel disporre che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 debba essere “in ogni caso” utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria, non circoscrive le uniche risorse destinabili a tal fine, ma introduce un vincolo di destinazione su una quota minima del 20 per cento. Gli oneri assicurativi si riferiscono esclusivamente alle figure per le quali vige per legge l’obbligo di assicurazione e alle attività tecniche elencate nell’allegato I.10.
Trattandosi di obbligo normativamente imposto, l’ente è tenuto a provvedere integralmente alla relativa copertura economica. Se la quota del 20 per cento non basta, l’amministrazione deve finanziare il premio con risorse di bilancio, da inserire nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in coerenza con l’art. 5, comma 1, lett. e), n. 10, dell’allegato I.7. Resta riservata all’amministrazione la valutazione concreta del riparto tra quota incentivante e altre risorse.
Nota della Redazione
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