Inammissibile il parere sui contributi previdenziali del sindaco libero professionista (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 84 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è oggettivamente inammissibile quando il quesito non attiene alla materia della contabilità pubblica, ma involge posizioni giuridiche di diritto soggettivo dell’amministratore locale. Il rimborso degli oneri previdenziali già versati dal sindaco libero professionista e non tempestivamente richiesti all’Ente non è direttamente riconducibile al beneficio previdenziale configurato dall’art. 86, comma 2, TUEL. L’eventuale pretesa di ripetizione, maggiorata di interessi, presuppone un diritto soggettivo, con potenziale conflitto con la pronuncia del giudice ordinario. Il requisito oggettivo di ammissibilità di cui all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 va accertato in via preliminare e autonoma rispetto a quello soggettivo.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune pone alla Sezione regionale di controllo un quesito interpretativo dell’art. 86 TUEL. Chiede se la sentenza della Corte di cassazione che ha affermato la non necessarietà dell’astensione dall’attività lavorativa ai fini del versamento della quota contributiva forfettaria a carico dell’Ente, in forza dell’art. 51 Cost., abbia efficacia retroattiva.
L’istanza mira a ottenere il rimborso della quota a carico dell’Ente per le annualità pregresse del mandato già espletato e per quelle in corso, oltre agli eventuali interessi legali. Il quesito giunge tramite il Consiglio delle autonomie locali e viene sottoposto all’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare i requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, distinguendo il profilo soggettivo da quello oggettivo. Sotto il primo aspetto il quesito è ammissibile, essendo formulato dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 TUEL.
Sul piano oggettivo, invece, il Collegio rileva ragioni di inammissibilità analoghe a quelle già espresse in precedenti pareri resi in materia di accollo dei contributi previdenziali minimi del sindaco libero professionista, ai quali rinvia anche per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali.
La questione del rimborso degli oneri già versati nel corso del mandato elettorale non può essere direttamente ricondotta al beneficio previdenziale dell’art. 86, comma 2, TUEL. Tale disposizione configura in capo all’Ente il dovere di versare alla cassa previdenziale dell’amministratore locale i contributi minimi dovuti, a fronte della semplice richiesta del titolare del diritto e senza la condizione della sospensione dell’attività libero-professionale.
La Sezione richiama sul punto il recente orientamento del giudice di legittimità, condiviso dal Ministero dell’Interno con atto di orientamento, senza però estenderne le conseguenze alla fattispecie prospettata. L’eventuale ripetizione, maggiorata di interessi, degli oneri versati dal Sindaco alla cassa previdenziale e non precedentemente richiesti all’Ente presuppone infatti posizioni giuridiche di diritto soggettivo dell’amministratore locale.
Da ciò deriva un potenziale conflitto con l’eventuale pronuncia del giudice ordinario sul punto, estraneo alla funzione consultiva della Sezione. La richiesta di parere è pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile.
Nota della Redazione
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