Indennità art 1808 d.lgs 66/2010 non computabili nella base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 170 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le indennità corrisposte al personale militare destinato a prestare servizio presso lo S.H.A.P.E., ai sensi dell’art. 1808 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, hanno natura accessoria e sono erogate per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. Esse pertanto non concorrono a formare la base pensionabile, che resta costituita dagli emolumenti a carattere fisso e continuativo assoggettati a contribuzione previdenziale. Il trattamento di quiescenza del dipendente statale è determinato secondo l’art. 53 d.p.r. n. 1092/1973, che individua tassativamente gli assegni valutabili e non consente di computare altre indennità in assenza di espressa previsione di legge. Sussiste, inoltre, l’interesse qualificato dell’INPS alla lite pensionistica, atteso che le attribuzioni di ordinatore di spesa costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento di pensione n. 50667626, deducendo che il trattamento sarebbe stato liquidato in misura inferiore al dovuto per il mancato inserimento nell’estratto contributivo della contribuzione relativa al quadriennio 1995-1999, periodo nel quale aveva svolto servizio di sicurezza presso la Rappresentanza Militare Italiana presso lo S.H.A.P.E. di Mons.
Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante le comunicazioni inoltrate dal Centro Nazionale Amministrativo allo Stato Maggiore della Difesa e al Segretariato Generale della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali, e nonostante la formale diffida dei difensori, la documentazione utile al calcolo non era stata acquisita. Ha quindi chiesto il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento, con decorrenza dal collocamento in congedo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS. L’eccezione è infondata: secondo l’orientamento richiamato, le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione. Sussiste in capo all’Istituto previdenziale un interesse qualificato alla lite, i cui esiti riverberano effetti diretti nella sua sfera giuridica.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Giudice ricostruisce la natura del servizio reso presso lo S.H.A.P.E., struttura di Comando della NATO presso cui opera una rappresentanza militare italiana. Il trattamento economico del personale assegnato è costituito dallo stipendio e dagli assegni fissi corrisposti dall’ente nazionale di appartenenza, da un assegno di lungo servizio all’estero e da un’indennità speciale ex art. 1808 d.lgs. n. 66/2010.
La Corte sottolinea che tali emolumenti sono corrisposti in funzione e per il periodo di servizio all’estero e hanno natura accessoria. Il trattamento di quiescenza, invece, si determina includendo ciò che ha natura di emolumento fisso e continuativo, con assoggettamento alla relativa contribuzione previdenziale, secondo l’art. 13 legge n. 503/1992 e gli artt. 52-54 d.p.r. n. 1092/1973.
L’art. 53 d.p.r. n. 1092/1973 individua tassativamente gli assegni pensionabili e precisa che nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, può essere considerato se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Dall’esame dei prospetti dell’Istituto e del prospetto contributivo di parte, i periodi di missione estera risultano integralmente valorizzati. Non emerge lo svolgimento di particolari incarichi ulteriori né l’assoggettamento a trattenute previdenziali di ulteriori emolumenti. La Corte esclude che il foglio retributivo di altro militare assegnato alla S.H.A.P.E. possa fornire validi elementi di prova. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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