Correzione dell’erronea statuizione sul contributo unificato in caso di ricorso accolto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1795 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione che dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, costituisce una pronuncia di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che il giudice adotta con una mera operazione tecnico-esecutiva sulla base di presupposti e parametri oggettivi. Tale statuizione è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. quando la parte ricorrente sia risultata totalmente vittoriosa in sede di legittimità, difettando in tal caso i requisiti normativi per l’applicazione della disposizione. L’obbligo di pagamento del contributo, infatti, deriva automaticamente dalla soccombenza della parte ricorrente, in rito o nel merito.
Il Fatto
Con ordinanza n. 2593/2018 la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso proposto da una società, cassando la sentenza della corte di appello e, decidendo nel merito, rigettando le domande introduttive del giudizio. Nel dispositivo la Corte aveva altresì dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La società ha quindi proposto istanza di correzione, rilevando che tale statuizione contrastava con l’esito integralmente favorevole dell’impugnazione. Il procedimento è stato definito in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla disposizione richiamata, che nella formulazione vigente ratione temporis impone il versamento dell’ulteriore importo quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile. Il contributo unificato integra dunque un obbligo normativo di rimborso che deriva automaticamente dalla soccombenza della parte ricorrente, in rito o nel merito.
Nel caso concreto la società ricorrente è risultata totalmente vittoriosa: dalla motivazione e dal dispositivo dell’ordinanza emerge che l’impugnazione è stata integralmente accolta. Difettano, pertanto, i requisiti normativi per l’applicazione della disposizione sul contributo.
La Corte qualifica il richiamo delle norme sul contributo come statuizione accessoria a contenuto normativamente obbligato. Essa richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.
Da tale qualificazione discende l’ammissibilità del procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ., con conseguente eliminazione dal dispositivo del periodo relativo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
La Corte dispone infine che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale dell’ordinanza e che la presente ordinanza sia comunicata a entrambe le parti del procedimento.
Nota della Redazione
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