Giudicato amministrativo sopravvenuto travolge il risarcimento per mancata nomina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7075 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari del giudicato interno, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, costituendo un elemento assimilabile ai parametri normativi che fissa la regola del caso concreto. Ne consegue che la sopravvenuta sentenza del giudice amministrativo, che riformi e cadauri le pronunce poste a fondamento della pretesa risarcitoria, priva di titolo la domanda, non essendo stata attribuita al lavoratore il bene della vita azionato. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la medesima posizione processuale del procedimento concluso con la sentenza annullata, e la costituzione dell’appellante senza autonoma riassunzione non integra rinuncia all’appello.

Il Fatto

La lavoratrice, dirigente architetto alle dipendenze del Ministero, aveva ottenuto con provvedimento del Commissario ad acta il riconoscimento retroattivo dell’incarico di Soprintendente, con efficacia dal novembre 1991. Lamentando il comportamento elusivo dell’Amministrazione, che non aveva dato esecuzione alle pronunce del giudice amministrativo, agiva dinanzi al giudice ordinario per il risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, riconosceva la responsabilità contrattuale della P.A. e quantificava il danno professionale, ma riduceva le somme liquidate in primo grado. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il Ministero resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria, per ragioni di priorità logico-giuridica, il ricorso incidentale del Ministero, fondato sulla violazione dell’art. 2043 cod. civ. e sulla quantificazione del danno ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Il thema decidendum impone di verificare se la pretesa risarcitoria conservi un titolo dopo la definizione del giudizio amministrativo.

La Corte richiama i precedenti Sezioni Unite n. 13916 del 2006, Cass. n. 1534 del 2018 e Cass. n. 12754 del 2022: il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, poiché fissa la regola del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici. Nella specie rileva la sentenza del Consiglio di Stato n. 867 del 2006, che ha riformato la pronuncia del TAR Emilia n. 764 del 2000, respinto il ricorso della lavoratrice e caducato le sentenze di ottemperanza.

Da ciò deriva che manca l’attribuzione del bene della vita della cui tardiva attribuzione la lavoratrice si duole. L’esecuzione doverosa di una sentenza di primo grado, non sospesa, non comporta acquiescenza dell’Amministrazione, poiché il comportamento attuativo è necessitato dall’esecutività della pronuncia, salvo sospensione in appello. La sentenza amministrativa ha ripristinato con effetti ex tunc l’originaria mancata attribuzione dell’incarico, travolgendo l’attività procedimentale svolta in esecuzione della pronuncia.

Erroneamente, dunque, il giudice di appello si era limitato a considerare le sentenze cautelari e di merito del TAR, omettendo la pronuncia del Consiglio di Stato che le riformava e caducava. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe il secondo, sulla liquidazione, e comporta il rigetto del secondo motivo del ricorso principale.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte esclude la fondatezza della censura: nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale, e il Ministero, reiterando le difese e le conclusioni del precedente appello, non aveva rinunciato all’impugnazione. Il terzo motivo, sulla revoca delle dimissioni, è dichiarato inammissibile, per non essersi la censura sviluppata secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la domanda originaria è rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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