Arretrati di pensione soggetti a tassazione separata, non esenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10424 del 21.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I redditi da pensione di ogni genere costituiscono redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 e sono soggetti alla medesima imposizione fiscale. I relativi arretrati, ove il ritardo nell’erogazione non sia fisiologico alla natura del rapporto, soggiacciono al regime della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, che ricomprende gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti. Non sussiste alcun obbligo di esenzione dalle trattenute fiscali sugli arretrati pensionistici, né può invocarsi una pretesa assenza di imposizione. Il giudice di merito, che abbia omesso ogni accertamento sui limiti di reddito del percettore, motiva la propria decisione in modo inadeguato.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnazione delle trattenute fiscali operate dall’Inps su arretrati di pensione. Il ricorrente in primo grado otteneva l’accoglimento della domanda, con declaratoria di illegittimità delle ritenute.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1478/2019, confermava la pronuncia, richiamando due pronunce a Sezioni Unite (nn. 12796 e 12797 del 2005) e ritenendo che l’art. 17, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 non ricomprendesse gli arretrati pensionistici. L’Inps propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 17, 21 e 49 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il primo rilievo è di ordine probatorio: la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento di fatto circa i limiti di reddito del percettore e, in particolare, sulla percezione di redditi inferiori alla soglia di imposizione fiscale, indicata nella pronuncia in euro 7.500. La motivazione risulta, dunque, carente sul punto.

La Corte chiarisce poi la portata del richiamo alle Sezioni Unite n. 12796 e n. 12797 del 2005. Tali pronunce riguardano questione diversa: non la debenza delle trattenute sugli arretrati di pensione, ma le modalità di computo degli arretrati al fine di stabilire se siano superati i limiti reddituali previsti per le prestazioni previdenziali e assistenziali. Il precedente risulta, pertanto, non pertinente.

Nel merito, la Corte ricostruisce il regime impositivo. Ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, sono redditi da lavoro dipendente, e quindi soggetti alla stessa imposizione, i redditi da pensione di ogni genere. La tassazione può essere ordinaria o separata. Gli arretrati soggiacciono a tassazione ordinaria ove non siano in realtà tali, ma il ritardo nell’erogazione sia fisiologico alla natura del rapporto, essendo conseguenza necessaria dell’espletamento di particolari procedure per la quantificazione e l’effettiva liquidazione (Cass. n. 3581/2020).

Nel caso di specie, trattandosi pacificamente di arretrati, opera invece il regime della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, che assoggetta a tale regime gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Poiché la pensione è reddito da lavoro dipendente, i relativi arretrati sono qualificabili come emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente.

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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